Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per Ires 2013 e altre imposte, contestando un maggior reddito derivante dal disconoscimento di costi connessi alla perdita di una caparra versata per l'acquisto di un immobile. La contribuente aveva impugnato l'atto e ottenuto ragione in primo grado. In appello, la CTR Lombardia aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio ritenendolo tardivo. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 327 c.p.c., degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 6, commi 10 e 11, del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità della sospensione di nove mesi dei termini processuali prevista dalla normativa sulla definizione agevolata. La controricorrente ha poi rappresentato che il socio unico aveva definito il medesimo debito tributario mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 130/2022, chiedendo quindi l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso dell'Agenzia perché ha rilevato che il socio unico della società aveva definito, con procedura agevolata, il medesimo debito tributario oggetto dell'avviso di accertamento. Poiché il debito era unico ed era già stato estinto mediante definizione agevolata nel parallelo giudizio relativo al coobbligato, la Corte ha dichiarato estinto anche il presente giudizio. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la base formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come nullità della sentenza impugnata
art. 2909 c.c.
richiamato dall'Agenzia come norma asseritamente violata dalla sentenza di appello
artt. 324 e 327 c.p.c.
richiamati dall'Agenzia per sostenere l'errore della CTR in tema di definitività e termini di impugnazione
artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dall'Agenzia nel motivo di ricorso relativo alla tempestività dell'appello nel processo tributario
art. 6, commi 10 e 11, del d.l. n. 119 del 2018
invocato dall'Agenzia per sostenere l'applicabilità della sospensione dei termini processuali di nove mesi
art. 5 della l. n. 130 del 2022
richiamata dalla controricorrente quale base della definizione agevolata della controversia da parte del socio unico
d.l. n. 119 del 2018
considerato nel contesto della sospensione dei termini connessa alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il medesimo avviso di accertamento riguarda più coobbligati e il debito tributario è unico, la definizione agevolata validamente perfezionata da uno dei soggetti interessati può determinare l'estinzione del giudizio anche nei confronti del coobbligato rimasto in causa, se il rapporto impositivo è identico.
- Se sopravviene la prova dell'avvenuta definizione agevolata del debito oggetto del giudizio, la Corte può arrestarsi senza esaminare il motivo di ricorso e dichiarare l'estinzione del processo.
- La disciplina delle definizioni agevolate e delle correlate sospensioni processuali va valutata in concreto alla luce dell'identità del debito e dell'effetto estintivo prodotto dalla procedura condonistica già perfezionata nel parallelo giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
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