Cassazione Penale, Sentenza n. 6413/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). I difensori hanno dedotto carenza e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: manca l'individuazione di un contributo concreto e effettivo del Trimarchi alla vita associativa; le intercettazioni sarebbero state travisate (in particolare la conversazione relativa alla "dote" e la mancata manifestazione di ossequio alla morte del padre); si contesta la capacità di esteriorizzazione della forza criminale della locale romana; si sostiene l'assenza di delitti fine e di un contributo operativo specifico del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto fondate le motivazioni del Tribunale di Roma che, analizzando tabulati telefonici, intercettazioni e fatti (la partecipazione alla "mangiata" del 15/10/2017, conversazioni che indicano ruolo attivo e fiducia nei confronti del Trimarchi, l'uso della sua cava come minaccia e l'impegno per il recupero crediti per conto dei vertici), ha concluso per l'affiliazione e la concreta messa a disposizione del ricorrente nella locale romana della 'ndrangheta. La Corte ha richiamato i principi consolidati: la partecipazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali gravi e precisi anche in assenza di un delitto fine provato; la delocalizzazione non richiede sempre una evidente esteriorizzazione dell'intimidazione se esiste collegamento organico con la casa-madre. La Corte ha altresì ribadito i limiti del giudizio di legittimità (non è consentita una rivalutazione di merito degli indizi salvo travisamento incontestabile) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre ha ordinato la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è interpretata come applicabile anche a 'locali' o articolazioni territoriali di "mafie storiche" delocalizzate: la partecipazione si può desumere da indicatori fattuali che attestino la stabile e organica compenetrazione dell'agente nell'organizzazione e la sua "messa a disposizione" per i fini criminosi, anche senza prove di un reato fine specifico
art. 273 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di impugnazione dell'ordinanza cautelare; il vizio di motivazione va valutato nei limiti stabiliti dal codice
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato il principio secondo cui sussiste vizio per mancata o insufficiente valutazione di specifiche doglianze quando esse siano decisive; la Corte ha ritenuto però che, alla luce del compendio probatorio, le doglianze difensive non fossero decisive e quindi la motivazione fosse sufficiente
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulla condanna alle spese processuali per la parte che propone il ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto di detenzione quando la decisione non comporti remissione in libertà, per gli adempimenti consequenziali (richiami alla normativa amministrativa sul regime detentivo)
Massime di principio
- In casi di associazione mafiosa la partecipazione può essere provata da indizi gravi, precisi e concordanti (riunioni rituali o operative, "doti"/investiture, compiti affidati, disponibilità di mezzi o locali), non è sempre necessario dimostrare un reato fine concreto
- La delocalizzazione di una 'ndrangheta o altra mafia storica non richiede necessariamente una manifestazione plateale di intimidazione: il legame organico-funzionale con la casa-madre e la fama criminale trasmessa possono integrare la capacità di controllo territoriale
- Tabulati telefonici e dati di localizzazione che confermano la partecipazione a incontri qualificati (es. la "mangiata") sono elementi probatori rilevanti per ricostruire l'appartenenza e la disponibilità operativa
- Le intercettazioni sono valutazioni di merito: in Cassazione non possono essere riconsiderate nel merito salvo che sia provato un travisamento evidente e decisivo del loro contenuto
- Nel ricorso per cassazione contro misure cautelari, per ottenere accoglimento è necessario dimostrare l'assenza di indizi gravi e precisi o l'esistenza di errori di motivazione manifesti e decisivi; semplici contrapposizioni interpretative dei fatti non sono sufficienti
- La mancanza di prova di un "reato fine" non esclude automaticamente la configurabilità della partecipazione mafiosa se è dimostrabile la messa a disposizione e il ruolo nell'organizzazione
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