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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38683/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina il motivo di ricorso perché prende atto della definizione agevolata della controversia. Poiché, decorso il termine del 31 dicembre 2020, non è stata presentata istanza di trattazione e non risulta un diniego della definizione, il processo si è estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte dichiara quindi estinto il processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005, con contestazione di maggiore imponibile ai fini IRES e IRAP e di maggiore volume d'affari ai fini IVA. Il primo grado aveva accolto il ricorso della società contribuente; l'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello, dichiarato però inammissibile dalla CTR Toscana per asserita decadenza dal termine lungo semestrale. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio la contribuente ha chiesto la sospensione e poi ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento integrale. Nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione impugnato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    La proposizione della domanda di definizione agevolata consente la sospensione del giudizio su istanza della parte interessata.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione

    In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego della definizione impugnato, il processo si estingue per effetto della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel regime della definizione agevolata delle controversie tributarie, il deposito della domanda con prova del versamento integra il presupposto per la sospensione del giudizio fino alla verifica delle condizioni di legge.
  • Se nessuna delle parti chiede la trattazione entro il termine fissato dalla norma e non interviene un diniego della definizione impugnato, il processo si estingue automaticamente.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata assorbe ogni ulteriore esame del ricorso pendente e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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