Cassazione Civile, Ordinanza n. 38683/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il motivo di ricorso perché prende atto della definizione agevolata della controversia. Poiché, decorso il termine del 31 dicembre 2020, non è stata presentata istanza di trattazione e non risulta un diniego della definizione, il processo si è estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte dichiara quindi estinto il processo, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005, con contestazione di maggiore imponibile ai fini IRES e IRAP e di maggiore volume d'affari ai fini IVA. Il primo grado aveva accolto il ricorso della società contribuente; l'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello, dichiarato però inammissibile dalla CTR Toscana per asserita decadenza dal termine lungo semestrale. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio la contribuente ha chiesto la sospensione e poi ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del pagamento integrale. Nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione impugnato.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
La proposizione della domanda di definizione agevolata consente la sospensione del giudizio su istanza della parte interessata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione
In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego della definizione impugnato, il processo si estingue per effetto della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel regime della definizione agevolata delle controversie tributarie, il deposito della domanda con prova del versamento integra il presupposto per la sospensione del giudizio fino alla verifica delle condizioni di legge.
- Se nessuna delle parti chiede la trattazione entro il termine fissato dalla norma e non interviene un diniego della definizione impugnato, il processo si estingue automaticamente.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata assorbe ogni ulteriore esame del ricorso pendente e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →