Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento fondata su due cartelle esattoriali relative alla riscossione del contributo al Servizio sanitario nazionale, sostenendo che la pretesa fosse prescritta e che dovesse applicarsi il termine quinquennale previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995. La Commissione tributaria regionale aveva respinto il motivo di prescrizione, ritenendo che gli atti interruttivi notificati nel tempo avessero impedito il maturare della prescrizione. In cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, insistendo sulla decadenza dell'INPS e sulla prescrizione del credito al momento delle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'INPS aveva notificato un primo atto interruttivo il 9 dicembre 1995 e, successivamente, ulteriori cartelle e atti di riscossione negli anni 2001, 2006, 2015 e 2017. Richiamando la propria giurisprudenza sull'art. 3 L. n. 335/1995, ha affermato che, per i contributi dovuti al SSN, in presenza di atti interruttivi notificati entro il dicembre 1995, permane il termine decennale e non risulta maturata la prescrizione del credito. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, poiché gli intimati non si sono costituiti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
La norma è interpretata nel senso che la prescrizione dei contributi previdenziali diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, ma resta decennale per i contributi anteriori o successivi alla legge se entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure di recupero; la soppressione della sospensione triennale opera dall'entrata in vigore della legge, salvo il regime transitorio per gli atti già compiuti.
art. 2, comma 19, L. 638/1983
La sospensione triennale della prescrizione è ritenuta soppressa dall'art. 3, comma 10, L. 335/1995 con effetto dall'entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi nei casi in cui, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, la disciplina della prescrizione va applicata tenendo conto del regime transitorio introdotto dalla L. n. 335/1995: il termine quinquennale opera dal 1 gennaio 1996, ma non elimina gli effetti degli atti interruttivi compiuti entro il 31 dicembre 1995.
- Quando il credito contributivo sia stato interrotto da un atto tempestivamente notificato prima della scadenza del termine transitorio, la prescrizione non può essere dichiarata solo sulla base del tempo trascorso sino all'ultimo atto impugnato, se la sequenza degli atti interruttivi dimostra la persistenza del credito.
- La soppressione della sospensione triennale della prescrizione dei contributi previdenziali opera in via generale dall'entrata in vigore della L. n. 335/1995, ma resta ferma la disciplina previgente per gli atti interruttivi o le procedure di recupero già avviati prima di tale data.
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