Sentenza n. 1957/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della aggiudicazione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento delle prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. nr. A03FDC842A), in favore del RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A., comunicata a mezzo pec in data 1.10.2025, con nota prot. 15060 nonché di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati, nonché, e per quanto occorrer possa, della risoluzione automatica prevista a far data dall'effettivo subentro da parte di RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A. nonché, e per quanto occorrer possa, della risoluzione espressa (ove disposta e comunque non nota) dell'"Accordo Quadro n° 5600051490 per l'affidamento delle prestazioni di supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. nr. A03FDC842A)" con ICTS Italia in data 23.10.2024 e di ogni altro atto connesso a quello impugnato, della quale ad oggi la ricorrente non ha notizia, nonché per la dichiarazione di inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente stipulato tra la Stazione appaltante ed RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A. nelle more della definizione del giudizio, nonché per la condanna della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da ICTS Italia; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\12\2025: degli atti già impugnati con il ricorso principale e, in particolare: - della nota SEA del 1.10.2025 (doc. 1) - del provvedimento di risoluzione espresso (già prudenzialmente impugnato con il ricorso principale, ancorché al tempo non noto nei suoi contenuti) ora comunicato da SEA con nota del 14.11.2025 (doc. 46); nonché dei seguenti nuovi atti e provvedimenti, comunicati da SEA in data 31/10/2025 in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da ICTS in data 1/10/2025: - nota del 3/7/2025 di SEA a RTI Italpol Vigilanza S.r.l./ Sicuritalia Ivri S.p.A, con la quale, tra l’altro, viene indicato il destinatario quale “potenziale aggiudicatario” classificato al secondo posto in esito alla graduatoria e richiesta “relazione giustificativa del ribasso complessivamente offerto sulla base d’asta” (doc. 35) - Verbale n. 7 del 29.07.2025 – Verifica di congruità dell’offerta RTI Italpol/Sicuritalia nella parte in cui legittima lo scorrimento della graduatoria e conduce alla richiesta di documentazione ex par. 4.2 della lettera di invito propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, quale presupposto formale dell’aggiudicazione (doc. 36); - nota del 01.08.2025 di SEA a RTI Italpol/Sicuritalia che comunica al costituendo RTI, tra l’altro, l’esito positivo della verifica del ribasso, il posizionamento al primo posto con punteggio 90,73/100 e avvia la fase di produzione documentale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro (doc. 37); - nota del 18.09.2025 di SEA a RTI Italpol/Sicuritalia di richiesta, tra l’altro, della riattivazione della cauzione provvisoria (Polizza n. 2077345), altresì confermativa della volontà di procedere con l’aggiudicazione (doc. 38); - nota del 30.09.2025 di SEA a RTI Italpol/Sicuritalia di “formalizzazione” dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI Italpol/Sicuritalia, con indicazione, tra l’altro, dell’avvio del servizio entro il 01.12.2025, previa stipula dell’Accordo Quadro con avvio del servizio entro il 01.12.2025 (doc. 39); - graduatoria definitiva del 07.10.2025 (doc. 40); - comunicazioni del 07.10.2025 individuali di esito inviate da SEA ai concorrenti classificati dal 2° al 5° posto: SECURPOL doc. 41; RTI Coopservice/Rangers doc. 42, RTI Allsystem/Vedetta 2 Mondialpol doc 43; Security Service doc. 44); - di ogni altro atto della Stazione appaltante, anche allo stato ignoto, successivo alla dichiarazione integrativa del 08.10.2025 resa da ITALPOL (conosciuta in data 31.10.2025 in seguito all’accesso agli atti del 1/10/2025 di ICTS, relativa alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023), in quanto confermativo dell’aggiudicazione al RTI Italpol/Sicuritalia; - di tutti gli atti resi noti da SEA a ICTS in data 31.10.2025 in riscontro all’istanza di accesso di ICTS del 1.10.2025, in quanto confermativi dell’aggiudicazione al RTI Italpol/Sicuritalia. e per il riconoscimento, ai sensi dell’art. 116 cpa del diritto di ICTS ad accedere alla documentazione richiesta ed ostesa solo in forma anonima e parziale con riferimento al dati dei soggetti ex art. 94, comma 3,. D. Lgs. 36/2023 e ai relativi esiti dei controlli, anche prodotti in sede endoprocedimentale da parte dell’odierna controinteressata, e per la conseguente condanna della Stazione appaltante all’ostensione completa della detta documentazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICTS ITALIA A SOCIO UNICO S.R.L. il 10\3\2026 : per l'annullamento con il secondo ricorso per motivi aggiunti di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti, per gli ulteriori motivi alla luce di quanto emerge dagli atti e provvedimenti ostesi nel ricorso di ICTS ex art. 116 cpa, n.r.g. 4934/2025, connesso al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione per scorrimento della graduatoria dell’Accordo Quadro per i servizi di supporto alla sicurezza negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nonché risoluzione dell’Accordo Quadro precedentemente stipulato con la ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore del RTI classificatosi secondo nella procedura originaria, nonché la risoluzione dell’Accordo Quadro stipulato con essa dopo che la sua precedente aggiudicazione era stata annullata con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato. Con il primo motivo ha sostenuto che l’annullamento dell’aggiudicazione non producesse automaticamente l’inefficacia del contratto e che la stazione appaltante non potesse disporne la risoluzione senza una pronuncia giudiziale ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., ovvero senza una specifica valutazione dell’interesse pubblico e senza adeguato contraddittorio; ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, illogicità e violazione dei principi di legalità, proporzionalità e continuità del servizio pubblico. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, della possibile violazione del divieto di pantouflage derivante dall’assunzione, da parte dell’aggiudicataria, di un ex dirigente della Polaria, chiedendo l’esclusione dell’operatore o la segnalazione all’ANAC. Con il terzo motivo ha dedotto che l’aggiudicataria fosse incorsa nella stessa irregolarità relativa all’integrazione tardiva della cauzione provvisoria che aveva determinato l’esclusione della ricorrente, lamentando violazione degli artt. 101 e 106 del d.lgs. 36/2023, disparità di trattamento e difetto di istruttoria. I motivi aggiunti hanno censurato la nota di risoluzione del 14 novembre 2025, l’aggiudicazione e gli atti istruttori relativi alla verifica dell’offerta e alla dichiarazione integrativa dell’aggiudicataria, anche sotto il profilo degli artt. 17, 18, 94, 95 e 96 del d.lgs. 36/2023. Con i secondi motivi aggiunti è stata nuovamente dedotta la violazione del divieto di pantouflage in relazione all’incarico conferito da Italpol a un ex dirigente della Polizia di Stato. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse e di legittimazione, poiché l’esclusione definitiva della ricorrente dalla gara era stata confermata dal Consiglio di Stato e il successivo ricorso per revocazione era stato respinto.
La decisione
Il TAR ha distinto le censure relative alla risoluzione del precedente contratto da quelle dirette contro la nuova aggiudicazione. Ha respinto le eccezioni di carenza di interesse e di difetto di giurisdizione riguardanti la risoluzione: il mantenimento del contratto costituiva un interesse concreto e attuale, distinto dalla posizione di aggiudicatario; inoltre, la controversia sulla cessazione del rapporto traeva origine dai vizi della fase di gara e rientrava nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. Nel merito, tuttavia, ha respinto le censure contro la risoluzione. Secondo il Collegio, l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non determina automaticamente la caducazione o l’inefficacia del contratto, poiché gli artt. 121 e 122 c.p.a. riservano al giudice la declaratoria di inefficacia e impongono il bilanciamento degli interessi coinvolti. Ciò non impedisce però alla stazione appaltante, quando il giudice non abbia dichiarato l’inefficacia, di esercitare i propri poteri di autotutela e di incidere unilateralmente sull’efficacia del contratto per ragioni riconducibili ai vizi della fase di evidenza pubblica e al perseguimento dell’interesse pubblico. Nel caso concreto SEA non era rimasta inerte: aveva valutato che, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione e dello scorrimento della graduatoria, la prosecuzione del rapporto con la precedente aggiudicataria non fosse conforme all’interesse pubblico e aveva comunicato la risoluzione con decorrenza successiva, dopo avere informato la ricorrente dell’intenzione di procedere alla nuova aggiudicazione, consentendole di contraddire. Il TAR ha inoltre rilevato che, dopo la conferma giudiziale dell’esclusione della ricorrente e il rigetto della revocazione, essa era priva di legittimazione a impugnare la nuova aggiudicazione. L’esclusione definitivamente accertata conclude la partecipazione alla gara e riduce la posizione dell’operatore a un interesse di mero fatto; la legittimazione a contestare l’esito della procedura presuppone infatti la partecipazione qualificata alla gara. Non sussisteva neppure un interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, poiché le censure erano rivolte esclusivamente a impedire l’aggiudicazione alla controinteressata e il loro eventuale accoglimento non avrebbe imposto la rinnovazione della gara, alla quale avevano partecipato sei imprese. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di SEA e Italpol, liquidate in 3.000 euro per ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 121 e 122 c.p.a.
Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti.
La declaratoria di inefficacia del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione non opera automaticamente: spetta al giudice valutare, anche mediante bilanciamento degli interessi, se e in quale misura dichiarare l’inefficacia.
art. 124 c.p.a.
Disciplina la tutela in forma specifica o per equivalente collegata all’annullamento dell’aggiudicazione; è richiamato dalla ricorrente in relazione alle domande di subentro e risarcimento.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento di aggiudicazione
Radica nella giurisdizione esclusiva amministrativa la controversia sulla dichiarazione di inefficacia del contratto quando essa dipenda dall’annullamento dell’aggiudicazione.
art. 108 d.lgs. 50/2016
È richiamato quale base del potere della stazione appaltante di risolvere il contratto per ragioni riconducibili a vizi della fase di evidenza pubblica o alla necessità di rinnovare la gara; tale potere è ricondotto all’autotutela decisoria.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
È indicato quale fondamento ulteriore del potere di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione anche dopo la stipulazione del contratto, con conseguenze sull’efficacia del contratto.
art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001
Prevede il divieto di pantouflage, invocato dalla ricorrente in relazione all’assunzione di un ex dirigente pubblico da parte dell’aggiudicataria; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di legittimazione.
artt. 101 e 106 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati dalla ricorrente per contestare la gestione della cauzione provvisoria e la violazione della parità di trattamento; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione.
artt. 94, 95 e 96 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati per contestare la verifica dei requisiti e le dichiarazioni dell’aggiudicataria; anche tali doglianze non sono state esaminate nel merito per la definitiva esclusione della ricorrente dalla gara.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione non determina automaticamente la caducazione o l’inefficacia del contratto già stipulato: la sorte del contratto deve essere valutata secondo gli artt. 121 e 122 c.p.a., che riservano al giudice la declaratoria di inefficacia e il bilanciamento degli interessi coinvolti.
- Quando il giudice che annulla l’aggiudicazione non si pronuncia sull’inefficacia del contratto, la stazione appaltante non è necessariamente vincolata alla prosecuzione del rapporto: può esercitare i poteri di autotutela e incidere sull’efficacia del contratto per ragioni riconducibili ai vizi della fase di gara e al perseguimento dell’interesse pubblico.
- Dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, la scelta della stazione appaltante di stipulare un nuovo contratto o consentire il subentro del nuovo aggiudicatario costituisce, secondo la decisione, l’esito normalmente coerente con buon andamento ed economicità; uno specifico onere motivazionale sussiste soprattutto qualora l’amministrazione scelga invece di mantenere il contratto con l’aggiudicatario illegittimo.
- La risoluzione del contratto disposta per ragioni riconducibili all’illegittimità della fase di gara e non all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
- L’operatore economico definitivamente escluso dalla gara con sentenza passata in giudicato non è legittimato a impugnare la successiva aggiudicazione, perché la sua posizione rispetto al bene della vita diviene un interesse di mero fatto; la pendenza di un ricorso per revocazione, una volta respinto, non conserva tale legittimazione.
- L’operatore definitivamente escluso non dispone di un interesse strumentale alla rinnovazione della gara quando deduca soltanto vizi riferiti all’aggiudicatario e il loro eventuale accoglimento non comporterebbe la riedizione della procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →