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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35507/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento emesso ai fini IRES e IRAP relativo all'anno 2004 sulla base di un processo verbale della Polizia Tributaria. L'Ufficio contestava: (i) la corretta applicazione dell'IVA sulle prestazioni di assistenza e sulla sostituzione di apparecchiature in garanzia (sosteneva che la sostituzione, senza idonea documentazione, doveva essere considerata operazione imponibile); (ii) omissione delle ritenute IRPEF su somme corrisposte all'allora amministratore; (iii) deduzione indebita di costi. In primo grado la CTP di Modena ha parzialmente accolto il ricorso della società, rigettando il rilievo relativo al recupero a tassazione di costi non inerenti; la CTR dell'Emilia ha confermato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La decisione

Il procedimento di cassazione è stato dichiarato estinto perché la resistente, nel frattempo, ha definito la lite ai sensi dell'art. 6 della legge n.119/2018 e non risulta notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il termine del 31.12.2020 previsto dalla norma. Perciò la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza decidere sul merito delle questioni tributarie sensu stricto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato imposto alla ricorrente il pagamento del "doppio contributo unificato", essendo la norma interpretata in senso restrittivo e la ricorrente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • legge n.119/2018, art. 6, commi 10, 12 e 13

    "10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. ... 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto ..."

    La Corte ha applicato i termini previsti: non essendovi né diniego notificato né istanza di trattazione entro il 31.12.2020, il processo è estinto per automazione della norma; la definizione della lite durante il giudizio comporta la sospensione e, in mancanza di prosecuzione, l'estinzione.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    riferimento al raddoppio del contributo unificato

    Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria; va applicato nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso per analogia ad ipotesi diverse.

  • Giurisprudenza (Cass. 23175/2015)

    sentenza che delimita l'applicazione del raddoppio del contributo unificato

    La Corte richiama il precedente per sostenere che il raddoppio non si applica oltre i casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità; ne consegue che non va imposto automaticamente in caso di estinzione del processo per definizione della lite ai sensi dell'art. 6 L.119/2018, specie quando la ricorrente sia una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale.

Massime di principio

  • La definizione della lite ai sensi dell'art. 6 L.119/2018 sospende il processo; se la parte non segue la procedura entro i termini (es. istanza di trattazione entro il 31.12.2020), il giudizio pendente può essere dichiarato estinto senza decisione di merito.
  • L'estinzione del processo per definizione non equivale a una pronuncia sul merito: le questioni sostanziali restano senza decisione giudiziale di cassazione.
  • Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione normativa.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; va applicato solo nei casi tipici indicati dalla giurisprudenza (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non si estende automaticamente ad altre ipotesi di estinzione.
  • Nel caso di prestazioni di assistenza/sostituzione in garanzia, la qualificazione IVA dipende dalla documentazione e dalla concreta modalità di esecuzione (es.: riparazioni svolte in loco e beni rimasti nella disponibilità del cliente possono non richiedere doppia annotazione; se il bene viene restituito a chi presta la garanzia e poi riconsegnato, è necessaria diversa annotazione).
  • Quando le contestazioni derivano da accertamenti della Guardia di Finanza, la capacità del contribuente di fornire spiegazioni plausibili e documentazione può essere determinante per superare i rilievi istruttori.

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