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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17938/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi di ricorso: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa concessione dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 648, comma 4, c.p.: la Corte territoriale ha motivato in modo astratto richiamando una "non modesta gravità" senza valutare gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti (modalità dell'azione, quantità e valore del materiale, profilo personologico dell'imputato, precedenti, capacità a delinquere). 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ascritto ex art. 474 c.p.: il fatto è del 17/11/2013, la prescrizione si sarebbe perfezionata il 17/05/2021 e, con la sospensione pandemica di 64 giorni prevista dalle norme emergenziali, il termine finale è il 20/07/2021; la Corte d'appello, pur sollecitata nelle conclusioni scritte, non ha pronunciato la declaratoria di estinzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p., perché estinto per prescrizione (con eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio). Ha altresì annullato la decisione quanto alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., rinviando ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto, con l'indicazione che la motivazione dovrà esaminare concretamente modalità dell'azione, valore della cosa, profilo personologico e gli altri criteri di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (comma 4)

    La "particolare tenuità" nella ricettazione va valutata con una valutazione complessiva che consideri modalità dell'azione, valore economico della cosa, profilo personale dell'imputato e gli ulteriori parametri dell'art. 133 c.p.; la Corte deve motivare concretamente la valutazione e non con affermazioni astratte.

  • art. 474 cod. pen.

    Il reato contestato è stato dichiarato estinto per prescrizione: la Cassazione ha calcolato i termini partendo dalla data del fatto (17/11/2013) e considerando la sospensione legale della prescrizione connessa alla normativa emergenziale, giungendo alla conclusione che il termine era maturato prima della decisione d'appello.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri indicati dall'art. 133 (tra cui entità del profitto e capacità a delinquere) sono utilizzabili per valutare la particolare tenuità del fatto e vanno considerati nella motivazione complessiva.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    La norma emergenziale ha determinato periodi di sospensione della prescrizione connessi all'emergenza COVID-19; la Corte ne tiene conto nel calcolo dei termini (qui applicata la sospensione di 64 giorni).

Massime di principio

  • Per la particolare tenuità nella ricettazione (art. 648, comma 4 c.p.) il giudice deve motivare concretamente: valutare modalità dell'azione, quantità e valore del bene, profilo personale dell'imputato (precedenti, abitualità, inserimento in circuiti criminali) e gli elementi dell'art. 133 c.p.; valutazioni generiche o astratte sono viziate e possono essere rimesse in revisione.
  • La prescrizione va calcolata a partire dalla data del fatto e tenendo conto di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge (anche quelli emergenziali come la sospensione per COVID-19): se il termine è decorso prima della pronuncia definitiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato d'ufficio o su richiesta, e la mancata declaratoria è motivo di annullamento.
  • Se la Cassazione accerta l'estinzione del reato per prescrizione, l'annullamento è pronunciato senza rinvio limitatamente a quella parte della condanna e il trattamento sanzionatorio relativo deve essere eliminato.
  • Le doglianze introdotte con precisione e documentate (es. calcolo dei termini di prescrizione, indicazione del valore e quantità del materiale, elementi sul profilo personologico) devono essere espressamente affrontate dal giudice d'appello; l'omissione di risposta a deduzioni articolate può costituire vizio di motivazione.
  • In sede difensiva è utile prospettare chiaramente i parametri di cui all'art. 133 c.p. e fornire elementi oggettivi (stime del valore, descrizione delle modalità operative, assenza di precedenti o elementi di pericolosità) per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Quando la Corte di merito non fornisce motivazione adeguata su circostanze attenuanti o sulla prescrizione, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame oppure annullare senza rinvio se il vizio riguarda esclusivamente l'estinzione per prescrizione.

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