Ordinanza n. 1003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 2/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 2/2026, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente privato)
Prevale il privato
La controversia
I soggetti privati hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo o nell'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni giuridiche sottese alla controversia richiedono un esame nel merito e che l'interesse degli appellanti può essere tutelato mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata descritta una misura cautelare sostanziale sull'atto amministrativo, né è stato anticipato il giudizio sul merito: la tutela consiste nella trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; la pronuncia è adottata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando le esigenze di tutela possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione della causa.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, quando le questioni giuridiche richiedono un esame nel merito e l'interesse della parte può essere adeguatamente tutelato dalla rapida definizione della controversia, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza anticipare la decisione sostanziale sulla legittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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