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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13773/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna per i capi 13 e 14 della rubrica, relativi a condotte sussunte nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto, in sintesi, omessa motivazione e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, richiamando in particolare l'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p. e contestando l'utilizzabilità di una nota riassuntiva del 19.12.2019 e del contenuto di una conversazione intercettata. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che il giudizio abbreviato consente l'utilizzazione degli atti di indagine, salvo l'inutilizzabilità patologica, che nella specie era da escludere; ha inoltre rilevato che, una volta instaurato il rito speciale, non è più consentito eccepire l'illegittima acquisizione o l'inutilizzabilità degli atti se tali questioni non sono state sollevate tempestivamente prima dell'introduzione del procedimento. Ha quindi reputato correttamente valutata la prova dai giudici di merito e generiche le censure sul capo 14, perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dell'imputato per le violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 contestate ai capi 13 e 14. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamato come base della responsabilità per le plurime condotte contestate nei capi 13 e 14, ricondotte alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa sulla valutazione della prova; la Corte rileva che la motivazione di merito è congrua e che la censura, in realtà, tende a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 526 c.p.p.

    Richiamato nel passaggio sulle prove utilizzabili nel giudizio abbreviato, quale parametro della fisiologica inutilizzabilità nel dibattimento ordinario, non operante nel rito speciale se non nei limiti dell'inutilizzabilità patologica.

  • art. 514 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai divieti di lettura nel dibattimento ordinario, non estesi in modo decisivo al giudizio abbreviato per la parte di inutilizzabilità fisiologica.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma l'esito di inammissibilità è fondato sul difetto di specificità e sulla deduzione di questioni di merito non scrutinabili in cassazione; tuttavia, poiché non è testualmente richiamato, non viene inserito.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato il giudice può utilizzare tutti gli atti di indagine acquisiti, salva la sola inutilizzabilità patologica di atti assunti contra legem, che resta rilevabile anche fuori dal dibattimento.
  • Nel rito abbreviato le contestazioni sull'illegittima acquisizione o sull'inutilizzabilità degli atti devono essere sollevate tempestivamente prima dell'introduzione del procedimento; una volta scelto il rito e delimitato il compendio probatorio, non è più consentito introdurre eccezioni tardive su tali profili.
  • In cassazione non sono proponibili censure che, sotto l'apparente veste di vizi di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e логicamente coerente.
  • Le doglianze generiche, non confrontate con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, sono inidonee a scalfire la decisione di merito e conducono all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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