Sentenza del 21/07/2015 n. 6634 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - REDDITI DI IMPRESA - Esistenza ed inerenza di componenti negativi del reddito - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Inversione dell'onere della prova - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento presuntivo fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo, in sostanza, che gravasse sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza del reddito imponibile e che vi fosse stata un'inversione dell'onere della prova. La controversia riguardava anche l'esistenza e l'inerenza di componenti negativi del reddito e la provenienza delle somme utilizzate per mantenere beni indicativi di capacità contributiva.
La decisione
La tesi del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che l'Amministrazione deve dimostrare la qualità di debitore del contribuente e allegare elementi concreti indicativi di capacità contributiva e della presenza di un reddito imponibile. Spetta invece al contribuente provare che le somme necessarie per il mantenimento dei beni derivino da fonti non reddituali, da redditi già tassati o da redditi esenti, oppure dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Non è stata quindi ravvisata alcuna inversione illegittima dell'onere della prova.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento presuntivo dei redditi
La norma consente di desumere l'esistenza e l'ammontare di un reddito imponibile da elementi indicativi di capacità contributiva. L'Amministrazione deve fornire gli elementi presuntivi iniziali, mentre il contribuente deve dimostrare la provenienza non imponibile delle somme o l'inesistenza, totale o parziale, del reddito presunto.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati su elementi di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve necessariamente provare ogni dettaglio dell'effettiva disponibilità finanziaria, ma deve allegare fatti concreti idonei a fondare la presunzione di un reddito imponibile.
- Una volta fornita tale dimostrazione iniziale, spetta al contribuente offrire una prova specifica e documentata dell'origine delle somme utilizzate: ad esempio redditi già tassati, redditi esenti, disponibilità patrimoniali pregresse, finanziamenti o liberalità.
- La semplice contestazione dell'accertamento o l'affermazione generica di avere avuto altre disponibilità finanziarie non è normalmente sufficiente a superare la presunzione.
- Non si verifica un'inversione illegittima dell'onere della prova quando il contribuente è chiamato a dimostrare fatti contrari alla presunzione, ossia la provenienza non reddituale delle somme o la minore entità del reddito.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale conservare e produrre documentazione coerente, analitica e riferibile temporalmente alle spese o ai beni utilizzati come indici di capacità contributiva.
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