Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 6634 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - REDDITI DI IMPRESA - Esistenza ed inerenza di componenti negativi del reddito - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussistenza - Inversione dell'onere della prova - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'accertamento presuntivo fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo, in sostanza, che gravasse sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza del reddito imponibile e che vi fosse stata un'inversione dell'onere della prova. La controversia riguardava anche l'esistenza e l'inerenza di componenti negativi del reddito e la provenienza delle somme utilizzate per mantenere beni indicativi di capacità contributiva.

La decisione

La tesi del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che l'Amministrazione deve dimostrare la qualità di debitore del contribuente e allegare elementi concreti indicativi di capacità contributiva e della presenza di un reddito imponibile. Spetta invece al contribuente provare che le somme necessarie per il mantenimento dei beni derivino da fonti non reddituali, da redditi già tassati o da redditi esenti, oppure dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Non è stata quindi ravvisata alcuna inversione illegittima dell'onere della prova.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento presuntivo dei redditi

    La norma consente di desumere l'esistenza e l'ammontare di un reddito imponibile da elementi indicativi di capacità contributiva. L'Amministrazione deve fornire gli elementi presuntivi iniziali, mentre il contribuente deve dimostrare la provenienza non imponibile delle somme o l'inesistenza, totale o parziale, del reddito presunto.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati su elementi di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve necessariamente provare ogni dettaglio dell'effettiva disponibilità finanziaria, ma deve allegare fatti concreti idonei a fondare la presunzione di un reddito imponibile.
  • Una volta fornita tale dimostrazione iniziale, spetta al contribuente offrire una prova specifica e documentata dell'origine delle somme utilizzate: ad esempio redditi già tassati, redditi esenti, disponibilità patrimoniali pregresse, finanziamenti o liberalità.
  • La semplice contestazione dell'accertamento o l'affermazione generica di avere avuto altre disponibilità finanziarie non è normalmente sufficiente a superare la presunzione.
  • Non si verifica un'inversione illegittima dell'onere della prova quando il contribuente è chiamato a dimostrare fatti contrari alla presunzione, ossia la provenienza non reddituale delle somme o la minore entità del reddito.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale conservare e produrre documentazione coerente, analitica e riferibile temporalmente alle spese o ai beni utilizzati come indici di capacità contributiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.