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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 781 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori ricavi e conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008, ritenendo che la società non avesse istituito le scritture ausiliarie di magazzino obbligatorie. Sulla base di tale omissione aveva effettuato un accertamento induttivo. La società contestava la validità dell'accertamento, deducendo anche la presenza di schede di lavorazione e di altra documentazione idonea a ricostruire gli acquisti, i consumi, le giacenze e le lavorazioni per singola commessa, nonché l'inattendibilità del metodo utilizzato dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2006 e ha accolto l'appello della società per gli anni 2007 e 2008. Ha ritenuto che le schede di lavorazione, integrate dalle distinte e dai tabulati di magazzino, assolvessero sostanzialmente alla funzione richiesta dalla legge, consentendo di ricostruire le movimentazioni delle materie prime, i costi di lavorazione e l'impiego dei materiali per ciascuna commessa. Pertanto, non sussisteva il presupposto per procedere all'accertamento induttivo e l'avviso è stato annullato per tutte le annualità. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973

    La Commissione ha ritenuto adempiuto l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino mediante schede di lavorazione, distinte e tabulati che consentivano una ricostruzione completa delle movimentazioni e delle giacenze, anche se organizzati secondo la struttura operativa dell'impresa e per singola commessa.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973

    La norma è richiamata con riferimento all'accertamento analitico-induttivo e alla necessità che la ricostruzione del reddito sia fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. La decisione ha escluso che ricorressero i presupposti per una ricostruzione induttiva basata sull'asserita inattendibilità o inesistenza delle scritture.

  • Art. 39, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973

    L'Agenzia aveva sostenuto che l'accertamento dovesse essere ricondotto a questa disposizione, ma la Commissione, ritenendo comunque attendibile e sufficiente la documentazione della società, ha escluso in concreto la legittimità dell'accertamento induttivo.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    La società aveva contestato la notifica dell'accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica. La decisione riportata non fonda tuttavia l'annullamento su tale profilo, bensì sull'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'accertamento induttivo.

Massime di principio

  • L'assenza di una contabilità di magazzino formalmente organizzata secondo il modello ritenuto preferibile dall'Amministrazione non comporta automaticamente l'inesistenza delle scritture: documenti alternativi possono essere sufficienti se consentono una ricostruzione completa, verificabile e coerente delle movimentazioni.
  • Schede di lavorazione, distinte di magazzino, tabulati di carico e scarico e documentazione per singola commessa possono assolvere alla funzione sostanziale delle scritture ausiliarie, soprattutto nelle imprese che producono su commessa.
  • Prima di procedere a un accertamento induttivo, l'Amministrazione deve esaminare concretamente tutta la documentazione disponibile e spiegare perché essa sia inidonea. Non è sufficiente ignorare documenti complessi o prodotti in un formato diverso da quello originariamente richiesto.
  • L'accertamento induttivo fondato sull'asserita inattendibilità della contabilità richiede una motivazione effettiva e dati idonei a giustificare la ricostruzione dei ricavi; se la documentazione consente una verifica analitica delle operazioni, viene meno il presupposto dell'accertamento.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare e produrre una documentazione integrata e facilmente verificabile, collegando acquisti, consumi, lavorazioni, commesse, giacenze e fatturazione, così da dimostrare la funzione sostanziale delle scritture.

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