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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 432 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Compensazione - Ammontare superiore limite massimo (L. 388/00 art. 34) - Recupero illegittimo -Disapplicazione norma interna contrastante con diritto comunitario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva utilizzato nel 2009 crediti IVA relativi al 2008 per 782.190,87 euro mediante compensazione orizzontale, superando il limite annuo di 516.456,90 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000. L'Agenzia aveva recuperato 265.733,97 euro, ritenuti indebitamente compensati, oltre ad accessori e sanzioni. La contribuente ha sostenuto che il limite nazionale, imponendo di rinviare alle annualità successive l'utilizzo dell'eccedenza, violasse il principio unionale di neutralità dell'IVA.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo il recupero del credito eccedente il limite, pur se il credito IVA era effettivamente esistente. In appello, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha accolto le doglianze della società, riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il differimento obbligatorio della compensazione comportasse una temporanea indisponibilità del credito e un onere finanziario per il soggetto intermedio, incompatibili con il principio di neutralità dell'IVA. Ha quindi disapplicato la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione e annullato il recupero contestato. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni eccezionali.

Norme richiamate

  • Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

    Compensazione mediante modello F24 di crediti e debiti relativi a diverse imposte e contributi.

    Costituisce la base normativa della compensazione orizzontale utilizzata dalla società.

  • Articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Limite massimo annuo alle compensazioni dei crediti d'imposta, pari nel caso esaminato a 516.456,90 euro.

    La norma nazionale limita temporalmente l'utilizzo del credito IVA, imponendo di riportare l'eccedenza agli anni successivi. Il Collegio ha ritenuto tale meccanismo incompatibile con la neutralità dell'IVA nella misura in cui rende temporaneamente indisponibile un credito esistente.

  • Articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Fondamento del potere dell'Amministrazione di recuperare il credito d'imposta utilizzato indebitamente.

    È stato utilizzato dall'Ufficio per emettere l'atto di recupero, poi ritenuto illegittimo in conseguenza della disapplicazione della norma nazionale limitativa.

  • Principio unionale di neutralità dell'IVA

    L'IVA deve gravare sul consumatore finale e non sui soggetti che operano nelle fasi intermedie.

    Il principio impedisce che un soggetto passivo sostenga un onere finanziario derivante dalla temporanea indisponibilità di un credito IVA effettivamente maturato. Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con tale principio.

  • Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-274/10, C-78/00 e C-25/07

    Il sistema comune dell'IVA non consente discipline nazionali che impongano il riporto, anche parziale o totale, dell'eccedenza a credito oltre il periodo d'imposta quando ciò comprometta la neutralità dell'imposta.

    La giurisprudenza è stata richiamata per sostenere la prevalenza del diritto dell'Unione e l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disciplina interna incompatibile.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA è effettivamente esistente, una limitazione nazionale al suo utilizzo può essere disapplicata se comporta una temporanea indisponibilità sostanziale del credito e trasferisce sul contribuente un onere finanziario incompatibile con la neutralità dell'IVA.
  • Il semplice rinvio dell'utilizzo del credito a un'annualità successiva non è necessariamente neutro: occorre verificare se il differimento incida concretamente sulla liquidità e sull'equilibrio finanziario del soggetto passivo.
  • Il giudice nazionale può e deve disapplicare la norma interna contrastante con una disposizione o un principio del diritto dell'Unione dotato di efficacia prevalente, assicurando la piena tutela del contribuente.
  • La decisione riguarda una specifica interpretazione giurisprudenziale e non significa automaticamente che ogni superamento dei limiti di compensazione sia lecito: devono essere verificati l'esistenza del credito, la tipologia di compensazione, la disciplina unionale applicabile e l'effettiva lesione della neutralità dell'IVA.
  • In casi analoghi è opportuno distinguere tra credito inesistente o non spettante, che può essere legittimamente recuperato, e credito esistente ma utilizzato oltre un limite temporale, situazione nella quale può rilevare il contrasto con i principi dell'IVA.

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