Sentenza del 21/07/2015 n. 1603 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Giurisdizione dei giudici tributari - aiuti di stato di cui all'art. 87 trattati istitutivo comunità europea -assenza presupposti su cui è fondata la cartella esattoriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo fornito non emerge il dispositivo concreto della sentenza, né è indicato se la cartella sia stata annullata o confermata. È tuttavia enunciato il principio secondo cui le controversie riguardanti agevolazioni fiscali qualificabili come aiuti di Stato appartengono alla giurisdizione del giudice tributario. La decisione finale sul merito della cartella non è ricostruibile con certezza dalle sole informazioni disponibili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la giurisdizione del giudice tributario e la legittimità della cartella esattoriale fondata sull'asserita fruizione di un aiuto di Stato o di un'agevolazione fiscale incompatibile con il mercato comune. La giurisdizione tributaria è collegata alla natura tributaria del rapporto: poiché gli aiuti di Stato possono consistere anche in esenzioni, riduzioni o altre agevolazioni fiscali, la relativa contestazione rientra nella materia tributaria. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'assenza dei presupposti sostanziali e giuridici posti a fondamento della cartella.
Norme richiamate
Art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea
Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
La nozione di aiuto di Stato comprende qualsiasi intervento che riduca gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un'impresa, incluse esenzioni e agevolazioni fiscali selettive.
Art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999
È richiamato in relazione al recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili.
Art. 24 della Costituzione
Tutela il diritto di difesa, rilevante nell'impugnazione della cartella e nella contestazione dei presupposti della pretesa.
Art. 102 della Costituzione
È richiamato in tema di esercizio della funzione giurisdizionale e riparto della giurisdizione.
Legge n. 141/1990
È indicata tra le norme richiamate, senza che dal testo sia possibile individuare l'interpretazione specifica applicata.
Art. 47-bis del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato nell'ambito del processo tributario e delle controversie relative agli aiuti di Stato.
Art. 39, comma 2, e art. 39 del D.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati in relazione alla riscossione e agli atti collegati alla formazione o alla sospensione della pretesa iscritta a ruolo.
Art. 15 del D.Lgs. n. 46/1999
È richiamato in materia di riscossione mediante ruolo, senza ulteriori elementi per precisarne l'applicazione concreta.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria sussiste quando la controversia riguarda un rapporto di natura tributaria, anche se la pretesa deriva dal recupero di un'agevolazione qualificata come aiuto di Stato.
- Un aiuto di Stato può consistere non solo in una sovvenzione diretta, ma anche in un'esenzione, detrazione, riduzione d'imposta o altro vantaggio fiscale selettivo.
- Per recuperare un'agevolazione fiscale come aiuto di Stato devono essere individuati e motivati il vantaggio attribuito, il carattere selettivo, l'incidenza sugli scambi e la potenziale distorsione della concorrenza.
- La cartella esattoriale deve indicare in modo sufficiente i presupposti della pretesa e consentire al contribuente di comprendere l'origine, il calcolo e la base normativa del recupero; in mancanza, può essere contestata per difetto di motivazione o insussistenza dei presupposti.
- La verifica della giurisdizione e quella della fondatezza della pretesa sono piani distinti: il giudice tributario può essere competente anche quando, nel merito, l'aiuto di Stato o il recupero risultino non dimostrati.
- Poiché il testo fornito non contiene il dispositivo, non è possibile generalizzare sull'esito concreto dell'impugnazione; occorre esaminare la parte finale della sentenza per stabilire se la cartella sia stata annullata, confermata o rinviata.
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