Sentenza del 21/07/2015 n. 1604 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta Registro - decreti ingiuntivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la base imponibile dell'imposta di registro prevista dall'art. 86 del DPR 131/1986 per i decreti ingiuntivi o altri provvedimenti giudiziari di condanna al risarcimento. Si contestava che l'imposta potesse essere determinata sulla base del valore della causa indicato nell'atto introduttivo, anziché sul valore effettivamente riconosciuto nel provvedimento definitivo.
La decisione
È stato affermato che, ai fini dell'imposta di registro, non rileva il valore con cui la causa è stata introdotta, ma esclusivamente il valore indicato nel provvedimento definitivo. L'imposta di registro è infatti un'imposta d'atto e deve essere commisurata al contenuto effettivo del provvedimento. Il principio ha carattere generale e si applica indipendentemente dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di condanna o di risarcimento.
Norme richiamate
Art. 86 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro non ha rilievo il valore con il quale la causa viene introdotta, ma solamente il valore indicato nel provvedimento definitivo.
La base imponibile deve essere individuata nel valore risultante dal provvedimento giudiziario definitivo, non nel valore inizialmente richiesto o dichiarato dalla parte.
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - disciplina dell'imposta di registro
L'imposta di registro è un'imposta d'atto.
L'imposizione deve riflettere il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto registrato, inclusa la concreta entità della condanna o del risarcimento riconosciuto.
Circolare 30 marzo 2011, n. 34
La circolare richiama il principio secondo cui, per i provvedimenti giudiziari, il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro è quello effettivamente risultante dal provvedimento definitivo, senza differenze legate all'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro relativa a un provvedimento giudiziario, occorre guardare al contenuto effettivo e definitivo dell'atto, non al valore della domanda originaria.
- Se il giudice riconosce una somma inferiore a quella richiesta, l'imposta dovrebbe essere calcolata sulla somma effettivamente liquidata, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Il principio dell'imposta d'atto impone di valorizzare gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento registrato.
- La regola dovrebbe applicarsi in modo uniforme ai provvedimenti aventi il medesimo contenuto, indipendentemente dal giudice o dall'autorità giudiziaria che li ha emessi.
- In caso di liquidazione dell'imposta basata sul valore della domanda anziché sul valore della condanna definitiva, è opportuno verificare la motivazione dell'atto e valutare l'eventuale contestazione.
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