Sentenza del 21/07/2015 n. 576 - Comm. Trib. Prov. Brescia
PROCESSO - Valore della controversia - Istanza di reclamo/mediazione - Mancata presentazione - Improcedibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePoiché il contribuente non ha presentato l’istanza obbligatoria di reclamo/mediazione per le annualità soggette a tale procedura, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La mancata attivazione della mediazione non è stata superata dal carattere cumulativo del ricorso, poiché il valore deve essere verificato autonomamente per ciascun periodo d’imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo contro una pluralità di atti, aventi ad oggetto richieste di rimborso relative a più periodi d’imposta. La questione riguardava il calcolo del valore della controversia ai fini dell’applicazione della procedura obbligatoria di reclamo/mediazione. Secondo la decisione, il valore deve essere determinato separatamente per ciascun periodo d’imposta e, per le annualità in cui la richiesta di rimborso non supera 20.000 euro, è obbligatorio presentare preventivamente l’istanza di reclamo/mediazione.
Norme richiamate
Disciplina tributaria del reclamo e della mediazione
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro
La procedura di reclamo/mediazione è condizione di procedibilità del ricorso quando il valore della singola controversia rientra nella soglia prevista dalla legge. In presenza di più annualità, la soglia deve essere verificata separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Massime di principio
- Nei ricorsi cumulativi relativi a più atti o periodi d’imposta, il valore della controversia non va necessariamente calcolato complessivamente: occorre esaminare autonomamente ogni annualità.
- Se la domanda riferita a una singola annualità rientra nella soglia normativa, il contribuente deve presentare preventivamente l’istanza di reclamo/mediazione.
- La mancata presentazione dell’istanza obbligatoria comporta l’improcedibilità del ricorso per la specifica controversia soggetta a mediazione.
- Prima di notificare un ricorso cumulativo è opportuno verificare, per ciascun atto e periodo d’imposta, il valore, l’eventuale obbligo di reclamo/mediazione e il rispetto dei relativi termini.
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