Sentenza del 21/07/2015 n. 1602 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cessione all'esportazione - effettuazione - profilo soggettivo del cessionario - non rileva. Cessione all'esportazione - non imponibilità - acquirente estero consumatore finale - non imponibilità - consegue. Cessione all'esportazione - art. 38 quater Dpr 633/72 - applicazione - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare come cessione all'esportazione non imponibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. 633/1972, una vendita effettuata da un operatore italiano a favore di un acquirente estero che poteva essere anche un consumatore finale, e non necessariamente un operatore economico. Si discuteva inoltre se, in presenza di un buyer estero che curava il trasferimento della merce e gli adempimenti doganali per conto del venditore, fosse applicabile l'art. 38-quater del D.P.R. 633/1972, relativo agli acquisti effettuati in Italia da viaggiatori non residenti.
La decisione
La sentenza ha affermato che, per la cessione all'esportazione, non è necessario che il cessionario estero abbia la qualifica di operatore economico: è sufficiente che i beni siano trasferiti fuori dal territorio dell'Unione europea secondo le modalità previste dalla disciplina doganale e che l'esportazione sia adeguatamente documentata. La qualifica soggettiva dell'acquirente è quindi irrilevante. Di conseguenza, l'operazione può beneficiare della non imponibilità IVA prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a), anche quando il compratore estero è un consumatore finale. L'art. 38-quater non è applicabile, perché disciplina una fattispecie diversa, ossia la vendita effettuata in Italia a viaggiatori non residenti che trasportano personalmente i beni fuori dall'Unione europea.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972
Cessioni all'esportazione
La non imponibilità IVA dipende dall'effettiva esportazione dei beni e dal rispetto degli adempimenti documentali e doganali, non dalla qualifica del cessionario estero. La norma può quindi applicarsi anche a vendite verso consumatori finali non residenti.
Art. 38-quater, D.P.R. 633/1972
La disposizione riguarda il regime speciale per le cessioni effettuate in Italia a viaggiatori non residenti che provvedono al trasporto dei beni fuori dall'Unione europea. Non si applica alle ordinarie cessioni all'esportazione in cui il trasferimento estero è organizzato dal venditore o da un buyer per suo conto.
Cassazione civile, 26 ottobre 2011, n. 2223
Il principio richiamato conferma che, ai fini della cessione all'esportazione, assume rilievo l'uscita effettiva dei beni dal territorio comunitario e non la natura soggettiva dell'acquirente.
Massime di principio
- Per qualificare una vendita come cessione all'esportazione non è normalmente necessario che l'acquirente estero sia un'impresa o disponga di una partita IVA: può essere anche un consumatore finale.
- L'elemento decisivo è l'effettiva uscita dei beni dall'Unione europea, accompagnata dalla corretta prova documentale e doganale dell'esportazione.
- La gestione degli adempimenti doganali da parte di un buyer o di un soggetto incaricato dal venditore non impedisce, di per sé, l'applicazione della non imponibilità prevista per le esportazioni.
- L'art. 38-quater deve essere distinto dalle ordinarie esportazioni: riguarda gli acquisti effettuati in Italia da viaggiatori non residenti, con trasporto personale dei beni fuori dall'Unione europea.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto il titolo dell'esportazione, il soggetto che cura il trasporto, la disponibilità della prova di uscita e la coerenza tra fattura, documenti doganali e operazione commerciale.
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