Sentenza n. 231/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 630/2019, notificata in data 18 dicembre 2019, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pari ad euro 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.; - della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, prot. n. 49960 del 21 novembre 2019; - dell’ordinanza di demolizione opere abusive n. 189 del 17 aprile 2012; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere abusive e successiva ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 630/2019, recante la sanzione di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, la comunicazione di avvio del procedimento e l’ordinanza di demolizione n. 189 del 17 aprile 2012. Hanno dedotto la nullità dell’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., sostenendo che essa fosse stata emessa mentre le opere erano sottoposte a sequestro. Hanno inoltre dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione della comunicazione di avvio del procedimento e la violazione delle garanzie partecipative in relazione all’ordinanza ingiunzione e alla sanzione amministrativa. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia, pur essendo stata notificata e depositata il 26 gennaio 2026, non rispettava il termine di almeno dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che tale atto costituisse una manifestazione univoca e sostanziale della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevabile anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., indipendentemente dal rispetto delle formalità della rinuncia. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi relativi alla validità dell’ordinanza di demolizione, al sequestro, alla partecipazione procedimentale e alla sanzione edilizia. Le spese sono state compensate in ragione delle ragioni soltanto formali della decisione e delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria impugnata; la norma non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle garanzie partecipative; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione al contenuto della comunicazione di avvio; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’ordinanza di demolizione; il giudice non ha deciso la relativa questione.
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia... Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La dichiarazione di rinuncia non notificata nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. può comunque dimostrare in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse, consentendo al giudice di dichiarare l’improcedibilità ai sensi del comma 4.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare al ricorso, anche se notificata fuori dal termine di dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a., può essere valutata dal giudice come atto univoco rivelatore della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando la rinuncia o il comportamento processuale del ricorrente manifestano inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito.
- La mancata osservanza delle formalità previste per la rinuncia al ricorso non impedisce al giudice di desumere, da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
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