Cassazione Penale, Sentenza n. 20871/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 670 c.p.p. volto a dichiarare la non esecutività della sentenza del Tribunale di Savona (3/12/2014) per presunta iniquità del giudicato: si deduceva l'abbandono della difesa da parte del difensore d'ufficio avv. Eva Rocca e la mancanza di una nomina stabile di nuovo difensore, nonché l'irritualità/nulità della nomina dell'avv. Flavio Opizzo riportata nel verbale del 3/12/2014. Si allegava violazione del diritto di difesa e di varie norme di diritto processuale, costituzionale e convenzionale (art.97 c.p.p., artt.178-179 c.p.p., art.111 Cost., art.6 CEDU, ecc.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la difesa sostanziale dell'imputato fosse garantita: l'avv. Eva Rocca era stata regolarmente nominata e avvisata; l'avv. Flavio Opizzo era intervenuto in più udienze come sostituto processuale e, all'udienza del 3/12/2014, era stato nominato ai sensi dell'art.97, comma 4, ed ha partecipato all'istruttoria e alla discussione. Le eventuali irregolarità relative a nomine o sostituzioni sono soggette al regime delle nullità relative (art.180 e 182 c.p.p.) e dovevano essere dedotte con i rimedi ordinari in sede di merito o di impugnazione; non è ammissibile, dopo il passaggio in giudicato, trasformare tali deduzioni in motivo di inammissibilità dell'esecuzione salvo i casi tassativi di nullità assoluta non dedotti e la richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza (art.629-bis c.p.p.), non invocata qui. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Strumento invocato dal ricorrente per l'incidente di esecuzione volto a ottenere la non esecutività del titolo; la Corte sottolinea i limiti dell'art.670 rispetto a vizi non assoluti o non dedotti nel corso del processo.
art. 97 cod. proc. pen. (commi 1 e 4 e 5)
Regola la nomina del difensore d'ufficio e la possibilità di sostituzione con difensore immediatamente reperibile; la Corte ritiene lecite le nomine ex comma 4 quando la difesa è comunque assicurata e il difensore sostitutivo partecipa effettivamente al processo.
art. 178 cod. proc. pen.
Indica ipotesi di nullità; la Corte distingue tra nullità assolute previste dall'art.178 e altre nullità di diversa portata.
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità assoluta prevista riguarda in particolare l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore quando obbligatoria; non rientrano nell'art.179 le ipotesi in cui la nomina o la presenza del difensore è stata comunque assicurata.
art. 180 cod. proc. pen.
Regime delle nullità relative applicabile alle irregolarità diverse da quelle assolute; richiede deduzioni mediante i rimedi ordinari.
art. 182 cod. proc. pen.
Disciplina la deducibilità delle nullità e conferma che molte violazioni devono essere dedotte con impugnazione ordinaria.
art. 111, comma 3 Cost.
Riferimento al diritto al giusto processo; la Corte valuta la concreta effettività della difesa alla luce di tale principio, escludendo l'iniquità quando l'assistenza tecnica è stata garantita.
art. 6 CEDU, par. 3 (lett. b e c)
Richiama il diritto a un equo processo e alla difesa; la Corte considera che tale diritto è rispettato quando la presenza e l'azione del difensore sostitutivo sono state effettive.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Strumento per la rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullità assolute; non invocato nel caso, ma richiamato come possibile rimedio alternativo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata in relazione ai motivi con cui è stato articolato il ricorso.
30 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al potere del giudice di sostituire il difensore d'ufficio; la Corte osserva che tale potere non è stato sollecitato e la sua omissione non può essere dedotta ex post tramite incidente di esecuzione.
Massime di principio
- La nomina di un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art.97, comma 4, è legittima e non determina automaticamente la nullità se la difesa sostanziale è stata comunque assicurata attraverso la partecipazione effettiva del difensore sostitutivo.
- Le nullità assolute previste dall'art.179 c.p.p. riguardano casi specifici (es. omessa citazione o assenza del difensore quando obbligatoria per legge); molte irregolarità attinenti alla difesa rientrano invece nel regime delle nullità relative (art.180 e 182 c.p.p.) e vanno opposte con i rimedi ordinari.
- L'omessa sollecitazione al giudice del potere di sostituzione definitiva del difensore d'ufficio nel corso del processo impedisce di sollevare tale censura solo ex post tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato.
- L'art.670 c.p.p. non è uno strumento generale per rimettere in discussione vizi procedurali non dedotti tempestivamente; per situazioni di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo può invece essere rilevante la rescissione del giudicato ex art.629-bis.
- Per ottenere la non esecutività di una sentenza per vizio della difesa è necessario dimostrare l'assenza di una effettiva assistenza tecnica continuativa e sostanziale; la semplice presenza di più nomine o sostituzioni formali non basta se è dimostrabile la partecipazione concreta del difensore al processo.
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