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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26049/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallita)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento del giudice delegato, confermato dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., con cui era stata determinata la quota dello stipendio della ricorrente da acquisire all’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 2, l. fall. Il tribunale aveva ritenuto che, pur essendo emerso che il nucleo familiare era composto da quattro persone, la ricorrente non avesse provato l’effettiva spesa mensile della famiglia; aveva quindi mantenuto ferma la misura di 650 euro come parte di stipendio ritenuta non necessaria ai bisogni familiari, valorizzando anche il reddito del coniuge, l’assenza di canone di locazione e l’esiguità dell’attivo fallimentare rispetto al passivo. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, in sostanza, la violazione dell’art. 46 l. fall. e il difetto assoluto di motivazione: da un lato ha contestato che il tribunale avesse tratto una presunzione sfavorevole sulla spesa familiare solo per mancanza di documentazione specifica, senza che il curatore avesse richiesto tali prove; dall’altro ha dedotto che la decisione aveva compromesso il diritto a una retribuzione sufficiente a garantire a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa ex art. 36 Cost., sottraendo risorse necessarie al sostentamento familiare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha qualificato le censure, formalmente prospettate come violazione di legge, come denuncia di difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato. Ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato un dato ISTAT incompatibile con il precedente criterio adottato dal giudice delegato e pur avendo riconosciuto che il reddito familiare era inferiore alla spesa media ISTAT di una famiglia di quattro persone, non aveva spiegato per quali ragioni, in assenza di prova documentale, la spesa effettiva dovesse presumersi così inferiore alla media da consentire l’apprensione di parte dello stipendio all’attivo fallimentare, né aveva indicato criteri alternativi per determinare la quota ex art. 46 l. fall. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Spoleto in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    norma che disciplina il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, utilizzata come base del procedimento definito dal Tribunale

  • art. 46, comma 1, n. 2, l. fall.

    norma che individua la porzione di stipendio del fallito non acquisibile all’attivo, da determinarsi in relazione ai bisogni della famiglia

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro del diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa al lavoratore e alla famiglia

Massime di principio

  • Nel determinare la quota di stipendio del fallito da sottrarre all’acquisizione all’attivo, il giudice deve motivare in modo puntuale l’apprezzamento dei bisogni della famiglia e i criteri concretamente adottati per quantificare la parte impignorabile o non acquisibile.
  • Se il giudice si discosta da un parametro oggettivo di riferimento, come dati statistici di spesa familiare, deve spiegare perché la situazione concreta giustifichi una diversa quantificazione e non può fondare la decisione su mere presunzioni apodittiche o su un generico rilievo della mancanza di documenti.
  • Quando la decisione incide sul nucleo di risorse destinate al sostentamento familiare, la motivazione deve consentire il controllo sulla ragionevolezza del contemperamento tra esigenze del debitore/fallito e tutela della massa dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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