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Sentenza

Sentenza n. 1126/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1227/2024, pubblicata in data 24/9/2024, emessa dal Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1227/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile, notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione non si è costituita e, nonostante il decorso del termine, è rimasta inadempiente. È stata inoltre chiesta la corresponsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione, misura ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La tutela esecutiva è stata accordata mediante l'ordine di esecuzione del giudicato e la predisposizione del commissario ad acta; la penalità di mora è stata tuttavia esclusa perché gli interessi o la rivalutazione già previsti dal giudice ordinario sono stati ritenuti misura equa e sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la perdurante inerzia dell'amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento delle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
  • L'ordine di ottemperanza può comprendere l'esecuzione delle obbligazioni dovute detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura per l'eventuale ulteriore inadempimento dell'amministrazione, con attivazione su istanza della parte e fissazione di un termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire preveda già interessi o rivalutazione e il giudice ritenga tale misura equa e sufficiente anche ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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