Cassazione Penale, Sentenza n. 21522/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roccaforte era imputato per reati connessi allo stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/1990, con riferimento anche all'art. 81 c.p.) in relazione al rinvenimento nella sua disponibilità di 27 grammi di marijuana (suddivisibile in circa 120 dosi) e alle dichiarazioni di un terzo, Amoroso, che lo indicava quale fornitore e acquirente a fronte di corrispettivi di circa Euro 15. Le sentenze di merito hanno ritenuto provata la detenzione finalizzata alla cessione. Con ricorso in Cassazione la difesa ha articolato quattro motivi: (1) insufficienza e contraddittorietà della prova della cessione, basata solo sulle dichiarazioni del terzo; (2) manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione alle condizioni economiche dell'imputato; (3) travisamento delle prove e erronea valutazione circa la natura della condotta (uso personale vs spaccio); (4) errata quantificazione della pena e mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano la valutazione del merito operata dai giudici di merito, osservando che la valutazione della sussistenza dell'attività di spaccio si fonda sul rinvenimento di un quantitativo significativo (27 g, 120 dosi) e sulle dichiarazioni investigative che documentavano plurime cessioni a fronte di denaro. Sul punto dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 24990/2020) secondo cui l'applicabilità dell'attenuante non è automatica per la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/90, ma richiede che il lucro e il danno siano di speciale tenuità; nel caso concreto la pluralità di cessioni ha reso legittimo il diniego dell'attenuante. Conseguentemente è stato confermato il titolo di condanna: pena detentiva di 8 mesi, ammenda di Euro 1.500, nonché confisca e distruzione dello stupefacente, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Art. 73 disciplina le condotte in materia di stupefacenti; il comma 5 prevede la fattispecie di lieve entità. La Corte ha ritenuto applicabile la qualificazione di reato ai sensi dell'art. 73, comma 5 per il quantitativo e le modalità, senza che ciò implichi automaticamente attenuanti.
Codice penale, art. 81
Richiamato come norma relativa alla continuazione/partecipazione o eventuale concorso di reati; qui indicato nel capo d'imputazione ma non decisivo per annettere attenuanti.
Codice penale, art. 62 n. 4
Prevede la circostanza attenuante per particolare tenuità del fatto o del lucro; la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede accertamento concreto della speciale tenuità del lucro e del danno, non conseguente automaticamente alla lieve entità ex art. 73 comma 5.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni o false applicazioni della legge penale e al travisamento della prova; la Corte ha limitato il sindacato di legittimità evitando una rilettura di merito delle valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sez. U. n. 24990/2020
Giurisprudenza richiamata per chiarire che l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con la lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, ma il riconoscimento richiede l'accertamento della speciale tenuità del lucro e del danno; la mera applicazione della lieve entità non determina automaticamente l'attenuante.
Massime di principio
- Il rinvenimento di quantità non trascurabili di stupefacente (es. decine di grammi e dosi potenzialmente ricavabili) e dichiarazioni investigative che segnalano cessioni in denaro possono legittimare la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio anche senza trovare il corrispettivo in loco.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile una rinnovata valutazione di merito delle prove, salvo evidenti e documentabili travisamenti della prova o mancanze formali che alterino la ricostruzione probatoria.
- La qualificazione del fatto come 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/90 non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità prevista dall'art. 62 n. 4 c.p.; per ottenere quest'ultima occorre dimostrare la speciale tenuità del lucro e della gravità dell'evento.
- Le condizioni economiche o personali dell'imputato (es. giovane studente, mantenuto dalla famiglia) possono contribuire alla valutazione complessiva ma non invalidano di per sé elementi oggettivi come il quantitativo rinvenuto o le dichiarazioni di terzi.
- Le contraddizioni nelle dichiarazioni di un testimone o dichiarante non escludono automaticamente la prova quando esistano riscontri oggettivi (quantità di droga, modalità di rinvenimento, coerenze successive); tuttavia vanno valutate nel contesto complessivo del materiale probatorio.
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