Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1043/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale, del provvedimento di decadenza prot. n. P20250949394 del 19.11.2025, pervenuto a conoscenza del ricorrente in data 26.11.2025; ove occorrer possa, della comunicazione prot. GSE/P202088837943 del 18.08.2020; della comunicazione GSE/P202100126648 del 29.04.2021; nonché di ogni atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto

Giustizia amministrativa202601077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. del 19 novembre 2025, nonché comunicazioni presupposte e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il provvedimento di decadenza adottato dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., conosciuto il 26 novembre 2025. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, due comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici risalenti al 2020 e al 2021, nonché ogni atto connesso, consequenziale o presupposto. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono esposte specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha deciso nel merito la domanda cautelare mediante una valutazione esplicita del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso e ha compensato le spese della fase cautelare per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione della causa nel merito

    Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, può utilizzare il meccanismo previsto dall'art. 55, comma 10, c.p.a. senza pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della sospensione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.