Sentenza del 07/08/2015 n. 16595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il diniego di condono, non essendo stato tempestivamente impugnato, era divenuto definitivo e aveva legittimato l'emissione della cartella di pagamento. La società è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, lamentando che fosse stata dichiarata decaduta dal condono fiscale per il mancato pagamento, entro i termini, delle rate successive alla prima. La cartella di pagamento riguardava Euro 301.738,57, per imposte non versate, accessori e interessi. La Corte ha tuttavia rilevato che il diniego di condono non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo. Inoltre, il motivo di ricorso era formulato in modo assolutamente generico, senza indicare con precisione quale vizio previsto dall'art. 360, comma 1, c.p.c., fosse denunciato. Il ricorso non conteneva neppure l'autonomo momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, né indicava chiaramente la regola di diritto applicata e quella che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere applicata.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, codice di procedura civile
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata e i motivi devono rientrare nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo preciso quale specifico vizio della sentenza viene denunciato. Una critica generica o cumulativa, priva dell'individuazione della categoria di censura, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Art. 366-bis, codice di procedura civile
Il motivo non risulta corredato di un autonomo momento riassuntivo e viene omessa una pur sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice e di quella, diversa, che si sarebbe dovuta applicare.
Quando applicabile ratione temporis, la norma imponeva una formulazione strutturata del motivo di ricorso, con la chiara indicazione della questione di diritto e della regola alternativa proposta dal ricorrente. La sua violazione rendeva il motivo inammissibile.
Principio della definitività del provvedimento non impugnato
La questione appare superata dalla definitività, per mancata impugnazione, del provvedimento di diniego e conseguente emissione della cartella di pagamento.
Un diniego di condono non tempestivamente impugnato diviene definitivo e non può essere contestato successivamente, in via indiretta, impugnando la cartella di pagamento fondata su quel diniego.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: occorre indicare con precisione il vizio denunciato e ricondurlo a una specifica ipotesi prevista dall'art. 360 c.p.c.
- La mancata impugnazione tempestiva di un provvedimento tributario, come il diniego di condono, ne determina la definitività e impedisce di rimetterne in discussione il contenuto attraverso l'impugnazione di un atto successivo consequenziale, come la cartella di pagamento.
- I motivi di ricorso devono essere autosufficienti, specifici e strutturati secondo i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso; la loro carenza formale può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente.
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