Cassazione Civile, Ordinanza n. 04410/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società commerciale, debitrice principale per saldo di conto corrente, e due persone fisiche garanti in forza di contratto autonomo di garanzia hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di una somma dovuta. Nell'opposizione avevano dedotto, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni per asserito contrasto con la normativa antitrust. La banca, costituendosi, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Pavia sostenendo che la controversia dovesse essere rimessa alla Sezione Specializzata in materia di impresa di Milano, perché la domanda introduttiva avrebbe contenuto una vera e propria azione di nullità di un'intesa restrittiva della concorrenza e dei negozi attuativi. Il Tribunale ha invece ritenuto che la questione di nullità fosse stata proposta solo in via di eccezione riconvenzionale e non come domanda, mantenendo la competenza. La banca ha quindi proposto regolamento necessario di competenza lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato le conclusioni dell'opposizione, qualificando come eccezione ciò che, secondo la banca, era una domanda di accertamento della nullità della fideiussione, poi asseritamente abbandonata nel corso del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha osservato che la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa sussiste per le azioni di nullità e risarcimento del danno relative alle violazioni antitrust, mentre, se la nullità è dedotta solo in via di eccezione, il giudice ordinario può deciderne incidentalmente ex art. 34 c.p.c. Nel caso concreto, tuttavia, la censura della banca non investiva la corretta applicazione della norma sulla competenza, ma l'interpretazione della domanda compiuta dal Tribunale di Pavia, il quale aveva qualificato la deduzione di nullità come eccezione riconvenzionale. Tale errore di interpretazione della domanda non è denunciabile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma eventualmente solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; poiché la banca non aveva articolato neppure tale censura, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Pavia e disposto la prosecuzione del giudizio davanti a tale giudice, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità rimessa al medesimo tribunale.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, L. 287/1990
È richiamato per affermare che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa sussiste per le azioni di nullità e di risarcimento del danno relative alle violazioni antitrust.
art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 168/2003
È richiamato per individuare la competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le controversie antitrust indicate dalla legge.
art. 34 c.p.c.
Consente al giudice non specializzato di decidere incidenter tantum la questione di nullità sollevata solo in via di eccezione, senza rimettere la causa al giudice specializzato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non integra di per sé violazione di legge censurabile ai sensi di questa norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'eventuale censura sull'interpretazione della domanda è ricollocabile, nei limiti oggi consentiti, nel vizio di motivazione; nel caso concreto tale vizio non è stato dedotto.
Massime di principio
- Quando la nullità di un negozio è dedotta solo come eccezione e non come domanda autonoma con efficacia di giudicato, il giudice ordinario può esaminarla incidenter tantum ai fini della decisione sulla pretesa principale, senza declinare la competenza a favore del giudice specializzato.
- Nel giudizio di legittimità, l'interpretazione della domanda e delle eccezioni compiuta dal giudice di merito non può essere censurata come violazione di legge, perché attiene all'accertamento del contenuto concreto dell'atto processuale e non al significato della norma applicata.
- La parte che intenda contestare in cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito alle conclusioni o alle eccezioni deve articolare una censura riconducibile al vizio motivazionale, nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Ai fini della competenza, rileva la domanda effettivamente proposta secondo la sua qualificazione sostanziale; tuttavia, la contestazione dell'erronea qualificazione operata dal giudice di merito non può essere devoluta alla Corte di cassazione come semplice errore di diritto.
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