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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07566/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, operato dal Tribunale, della sua richiesta di essere ammessa al controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. La richiesta di controllo era stata presentata in relazione al diniego prefettizio di rinnovo dell'iscrizione nella "white list" (art. 5-bis d.l. n. 74/2012), contro il quale la società aveva proposto ricorso amministrativo. Il ricorrente ha sostenuto che, quando il controllo giudiziario è richiesto dal privato, il pericolo di infiltrazione mafiosa non è un presupposto ulteriore da accertare dal giudice perché l'informativa antimafia prefettizia costituisce l'accertamento "una volta per tutte", pertanto la richiesta non può essere respinta anche se, successivamente, viene meno il rischio di infiltrazione.

La decisione

Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo decisivo: tra la decisione impugnata e la scadenza del termine per proporre il ricorso il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento prefettizio che costituiva il presupposto per la legittimazione a chiedere il controllo giudiziario; l'annullamento ha fatto venire meno l'originaria "interdittiva" o situazione assimilata e dunque la ricorrente ha perduto la legittimazione prevista dall'art. 34-bis, comma 6. La Corte ha inoltre ribadito l'interpretazione secondo cui l'art. 34-bis, comma 6, limita la possibilità di chiedere il controllo alle imprese destinatari di informativa antimafia interdittiva (o situazioni assimilate) e che, anche quando la richiesta è promossa dal privato, il giudice ha il compito di accertare la sussistenza di infiltrazione mafiosa e può rigettare la richiesta in caso di esito negativo. Per effetto della decisione la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti (…)"

    La norma limita la legittimazione attiva alla richiesta di controllo giudiziario alle imprese che siano state effettivamente destinatari di una "informazione antimafia interdittiva" ai sensi dell'art. 84, comma 4; solo tali soggetti (o situazioni assimilate) possono attivare la procedura di controllo giudiziario.

  • art. 5-bis, d.l. 6 giugno 2012, n. 74 (conv. l. 1 agosto 2012, n. 122)

    Il diniego di iscrizione nella "white list" è stato ritenuto dalla giurisprudenza assimilabile, ai fini dell'art. 34-bis, comma 6, all'interdittiva antimafia ex art. 84; tuttavia, se il diniego viene annullato in sede giurisdizionale, viene meno la base fattuale per la legittimazione a richiedere il controllo giudiziario.

  • art. 84, comma 4 (d.lgs. n. 159/2011)

    Disciplina l'informativa antimafia interdittiva che costituisce il tipo di provvedimento cui l'art. 34-bis, comma 6, collega la possibilità per l'impresa di richiedere il controllo giudiziario.

  • art. 1, comma 55, l. 6 novembre 2012, n. 190

    Indica che le attività "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" sono soggette a limiti nella possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione; il riferimento serve a spiegare l'effetto pratico della mancata iscrizione nella white list.

  • art. 29 c.p.a. (azione di annullamento)

    L'interdittiva ex art. 84 si impugna con l'azione di annullamento prevista dall'art. 29 c.p.a.; l'eventuale esito favorevole può già soddisfare l'interesse del ricorrente nei casi di interdittiva d'ufficio.

  • art. 31, comma 3 c.p.a. (azione di adempimento)

    Nel caso del diniego di un provvedimento ampliativo (es. iscrizione nella white list), l'azione di annullamento può non essere di per sé sufficiente e l'ordinamento prevede l'azione di adempimento per ottenere l'adozione del provvedimento richiesto.

  • art. 5, comma 5, d.p.c.m. 18 aprile 2013

    Prevede gli effetti amministrativi dell'annullamento del diniego di iscrizione alla white list, ossia la mancata cancellazione dall'elenco in specifici casi; è richiamata per spiegare l'efficacia dell'annullamento amministrativo sulle posizioni delle imprese.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come disciplina delle forme d'audizione e delle consultazioni che il tribunale deve effettuare quando decide sull'istanza di controllo giudiziario (es.: sentire il procuratore, il prefetto, altri soggetti).

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Attribuisce al giudice la facoltà di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del procedimento e a versare una somma alla Cassa delle ammende; norma richiamata per la statuizione sulle spese e sulla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La legittimazione a chiedere il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, è subordinata all'esistenza di un provvedimento di "informazione antimafia interdittiva" o di una situazione concretamente assimilabile (ad es. diniego di iscrizione alla white list); l'annullamento di tale provvedimento fa venir meno la legittimazione.
  • Se l'impresa ha proposto ricorso amministrativo e il provvedimento prefettizio viene annullato prima che sia deciso il ricorso per il controllo giudiziario, la richiesta di controllo può divenire inammissibile per mancanza del presupposto.
  • Anche quando il controllo è richiesto dal privato, il giudice ha il potere/dovere di valutare se sussista effettivamente il pericolo di infiltrazione mafiosa; la presenza di un'informativa prefettizia non esclude che il giudice possa o debba accertare il presente rischio e respingere la domanda se l'accertamento è negativo.
  • Il diniego di iscrizione alla white list può essere considerato assimilabile all'interdittiva ai fini dell'accesso alla procedura di controllo, ma ha una diversa struttura giuridica (provvedimento negativo su richiesta) e la sua efficacia può essere rimessa in discussione attraverso l'annullamento amministrativo o altri rimedi previsti dal c.p.a.
  • In sede processuale occorre prestare attenzione ai tempi e all'esito dei ricorsi amministrativi paralleli: una decisione favorevole dell'autorità amministrativa o del giudice amministrativo che annulli il provvedimento prefettizio può rimuovere la base per le azioni giudiziarie civili/penali collegate e determinare l'inammissibilità di iniziative successive.
  • Le parti devono considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni come la somma alla Cassa delle ammende quando intraprendono ricorsi giudiziari manifestamente privi del presupposto di legittimazione.

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