Cassazione Penale, Sentenza n. 26437/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti della dott.ssa Fabiana Giacchetti, Giudice per l'udienza preliminare, sostenendo che la stessa avesse già formulato valutazioni di merito sulla sussistenza dell'associazione per delinquere (art. 416-bis) nel corso dell'udienza preliminare celebrata per altri coimputati e che, pur presiedendo l'udienza per il giudizio abbreviato dei ricorrenti, non avrebbe potuto mantenere imparzialità. I difensori hanno affermato che le procure speciali erano state rilasciate a verbale nell'udienza e che alla dichiarazione erano allegati alcuni atti (decreto che dispone il giudizio e prime pagine dell'ordinanza di custodia cautelare). Hanno invocato anche le modifiche introdotte dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (riforma "Cartabia") che avrebbero ampliato i poteri del GUP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancata allegazione della documentazione richiesta a sostegno della dichiarazione di ricusazione, in particolare della procura speciale/mandato e degli atti del procedimento dai quali si dedurrebbero i presupposti della ricusazione. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di ricusazione è rigorosa sul piano formale e va corredata degli atti fondanti la causa di ricusazione; ha altresì escluso l'obbligo della Corte territoriale di acquisire d'ufficio detti atti in fase di scrutinio di ammissibilità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
richiama l'obbligo di dimostrare il mandato o procura; la relativa mancanza integra motivo di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione
art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
prevede la sanzione di inammissibilità per il mancato rispetto delle formalità richieste dall'art. 38, compresa la mancata allegazione della documentazione a sostegno
art. 425, comma 3, cod. proc. pen.
menzionato dai ricorrenti quale norma che ha ampliato i poteri del GUP dopo la riforma; non muta l'onere formale di allegazione a sostegno della ricusazione
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito di declaratoria di inammissibilità
giurisprudenza della Corte di cassazione
è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione
orientamento consolidato che impone rigore formale nell'allegazione degli atti che fondano la ricusazione; l'omissione comporta inammissibilità
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione ha requisiti formali stringenti: va sempre allegata la documentazione che prova il presupposto della ricusazione (es. procura speciale, verbale d'udienza, atti specifici del procedimento).
- Se la ricusazione si fonda su atti del medesimo procedimento, tali atti devono essere espressamente indicati e allegati, salvo che il giudice procedente abbia già disposto la loro trasmissione in verbale; senza ciò l'istanza è inammissibile.
- Il controllo di ammissibilità è rigoroso: la corte non è tenuta ad acquisire d'ufficio documenti richiesti in fase di ammissibilità; l'acquisizione d'ufficio può intervenire solo dopo esito positivo dello scrutinio di ammissibilità.
- Richiamare valutazioni pregresse del giudice (es. valutazioni emerse in udienze preliminari) non basta se non si producono i documenti che dimostrano concretamente il pregiudizio; occorre documentare specificamente i fatti e gli atti.
- La mancata allegazione degli atti può non solo determinare l'inammissibilità della ricusazione, ma anche la condanna alle spese e a sanzioni: è quindi opportuno curare la completezza documentale prima della presentazione.
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