Cassazione Penale, Sentenza n. 12191/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Stimoli Massimo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 18/11/2022; il ricorrente deduceva errore di applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare sosteneva che l'assoluzione in separato procedimento del Genovese (che gli aveva consegnato una busta) avrebbe dovuto far sorgere un dubbio ragionevole anche a suo carico, posto che l'azione appariva inizialmente di tipo concorsuale; inoltre affermava che la sua versione (di trovarsi nel luogo per attività ginnica) non era implausibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la condotta dello Stimoli (ricezione della busta, getto immediato della busta non appena si accorge di essere seguito e successivo tentativo di fuga) costituisce indice di piena consapevolezza del contenuto del plico e giustifica le conclusioni di responsabilità, con corretta applicazione dei criteri di valutazione delle prove (art. 192 comma 2 cod. proc. pen.). Quanto all'assoluzione del Genovese, la Corte ha ritenuto plausibile che questi fosse mero depositario inconsapevole del plico, e ha censurato la difesa per genericità nella mancata allegazione di elementi contrari. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (procedimento deciso in data 6 dicembre 2023). Si rammenta il percorso procedimentale: GIP di Siracusa (10/05/2016) condanna a 2 anni e 8 mesi e €3.000 multa; Corte d'Appello di Catania (18/11/2022) ridetermina a 2 anni e 4 mesi e €2.400 multa; Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e conferisce le sanzioni previste.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen. comma 2
La norma è stata richiamata per giustificare l'utilizzo dei canoni di metodo nella valutazione delle prove e per l'inferenza logica dalla condotta osservata (getto del plico e fuga) alla consapevolezza del contenuto del plico
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per disporre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza
Massime di principio
- L'assoluzione di un concorrente non determina automaticamente un dubbio ragionevole a carico dell'imputato quando esistono elementi di fatto che indicano consapevolezza e responsabilità distinti per l'imputato medesimo.
- Comportamenti osservati dagli operanti immediatamente dopo la ricezione di un oggetto (es. gettarlo via, tentare la fuga) costituiscono elementi indiziari rilevanti per inferire la consapevolezza del contenuto e possono reggere una condanna se valutati con i criteri di ragionevolezza ex art. 192 c.2 c.p.p.
- In sede di cassazione i motivi generici e non corredati da specifici elementi di fatto sono spesso dichiarati manifestamente infondati: la difesa deve allegare e specificare dati concreti quando invoca ragionevoli dubbi derivanti da atti di terzi.
- Le valutazioni del merito (accertamenti di fatto e apprezzamento delle prove) sono solide se descrivono una concatenazione logica e convergente di elementi: la Suprema Corte tende a confermare tali valutazioni salvo evidente illogicità o vizio di diritto.
- Procedere con un ricorso in cassazione infondato può comportare non solo il rigetto ma anche l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi è prudente valutare attentamente la fondatezza delle questioni di diritto prima di proporre impugnazioni
- La genericità della difesa (mancata indicazione di prove o elementi contrari alla ricostruzione) indebolisce la tesi dell'imputato: nelle contestazioni che coinvolgono concorso o collaborazione è necessario dimostrare specificamente la mancanza di consapevolezza o il ruolo meramente depositario di terzi
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