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Sentenza

Sentenza del 23/07/2020 n. 15715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria relativa all'applicazione dell'accisa sul gas metano per il periodo 1 gennaio 2003 - maggio 2008. L'Amministrazione contestava che la società aveva usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dall'art. 26 TUA come "consumatore finale", poiché parte del gas sarebbe stata fornita dalla (XXXXX) s.p.a. ad altre imprese insediate nello stesso sito (anche previa trasformazione in calore) in forza di contratti interni, configurando quindi cessioni non compatibili con il regime agevolato; conseguentemente erano state irrogate sanzioni. La società resistente sosteneva invece di essere unica consumatrice finale del gas e che le forniture e i servizi resi nell'ambito del sito (locazione e servizi, fornitura di energia elettrica ecc.) non la privavano della qualifica di consumatore finale.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo di ricorso dell'Amministrazione, relativo alla nullità della sentenza della CTR per contraddizione tra motivazione e dispositivo sulla liquidazione delle spese (art. 156 c.p.c.). Per tale vizio la sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR in diversa composizione affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I rimanenti motivi dell'Amministrazione (sostanziali) sono stati rigettati: la Corte ha confermato il principio interpretativo secondo cui il soggetto passivo dell'accisa è il fornitore/produttore che realizza il fatto generatore e/o immette in consumo il prodotto (richiamando artt. 2 e 26 TUA e giurisprudenza consolidata), mentre questioni relative al trasferimento del costo o alla richiesta di rimborso da parte del consumatore sono di natura civilistica. Inoltre è stato escluso il vizio per violazione del giudicato richiamato dall'Amministrazione. In pratica la pronuncia di merito è stata annullata solo sul profilo formale delle spese e rimandata; sui punti di diritto sostanziali la Cassazione ha rigettato le censure dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • articolo 156 c.p.c.

    Stabilisce che la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza; applicata per cassare la pronuncia della CTR in relazione alla liquidazione delle spese.

  • articolo 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per l'impugnazione in Cassazione per violazione di legge; richiamata come parametro per valutare i motivi di ricorso.

  • articolo 2 TUA (Decreto legislativo n. 504/1995)

    Definisce il fatto generatore dell'accisa (fabbricazione/estrazione/importazione) e il momento di esigibilità (immissione in consumo); chiarisce che l'accisa è esigibile anche quando vengono accertate condizioni non conformi per aliquote ridotte/esenzioni.

  • articolo 26 TUA

    Attribuisce l'onere del versamento dell'accisa ai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori; la Corte interpreta la norma nel senso che il soggetto passivo dell'imposta è il fornitore/produttore e non il consumatore finale, mentre gli aspetti di rivalsa o ripetizione del prezzo spettano al rapporto civile tra le parti.

  • articolo 14 preleggi (disposizioni preliminari al codice civile)

    Richiamato dalla parte resistente ma non ritenuto idoneo a modificare l'interpretazione tassativa del TUA in materia di soggettività passiva dell'accisa.

  • articolo 53 Costituzione

    Richiamato speculativamente per spiegare la compatibilità della disciplina dell'accisa con i principi di capacità contributiva, tenendo conto del momento di esigibilità ancorato all'immissione in consumo.

Massime di principio

  • In materia di accise (gas, energia elettrica e simili) il soggetto passivo dell'imposta è generalmente il produttore/fornitore che realizza il fatto generatore o immette il prodotto in consumo; il consumatore finale non è il soggetto passivo, salvo aspetti di obbligazione solidale espressamente previsti.
  • La qualificazione civilistica di una cessione o di una prestazione (es. trasformazione in calore, fornitura di servizi nel sito, locazione con servizi) non muta automaticamente la soggettività passiva ai fini dell'accisa: il tributo si applica al momento e nei termini previsti dal TUA, non sulla base della sostanza economica rilevante per l'IVA o altri tributi.
  • Le contestazioni su eventuali ribaltamenti di costo o richieste di rimborso da parte del consumatore nei confronti del fornitore sono questioni di diritto civile (azione di ripetizione), non azioni tributarie dirette verso l'Amministrazione finanziaria.
  • Se la decisione giudiziaria presenta contraddizione fra motivazione e dispositivo (ad es. sulla liquidazione delle spese), tale vizio è causa di nullità e comporta la cassazione con rinvio: il vizio formale può prevalere e determinare l'annullamento anche se i profili sostanziali sono rigettati.
  • Un precedente giudicato che abbia già individuato il soggetto passivo per le medesime operazioni vincola nelle questioni di responsabilità per accisa e relative sanzioni a meno che non emergano nuovi elementi di fatto o di diritto non esaminati.

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