Sentenza n. 1927/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 374/2025 pubblicata il 28.01.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 12727/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Milano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.500,00 sulla carta del docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere e accreditare sulla carta del docente l'importo complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 febbraio 2025 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha preliminarmente esaminato la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, affermando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, e non dipende dalla precedente spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti o altri atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché, in relazione alla natura e all'entità contenuta del debito, la condanna a un'ulteriore somma sarebbe stata manifestamente iniqua e avrebbe determinato una locupletazione; la valutazione delle ragioni ostative all'astreinte deve essere concreta e tener conto anche delle peculiarità del debitore pubblico. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione della decisione, fissare il termine per adempiere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; la domanda di ulteriore somma di denaro è stata valutata ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia; ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 è sufficiente la notificazione della sentenza dotata di attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma esclude l'astreinte quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, identificato nella sentenza dotata di attestazione di conformità, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva non più prevista dall'art. 475 c.p.c.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente a oggetto il pagamento o l'accredito di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare soltanto su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La condanna a un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando, valutate concretamente la natura e l'entità dell'obbligazione e le condizioni del debitore pubblico, essa risulti manifestamente iniqua o comporti una locupletazione eccessiva o una sanzione sproporzionata.
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