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Ordinanza

Ordinanza n. 618/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, -OMISSIS-in data 28.06.23 (all. 1) e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento ai pareri del Comitato di Verifica 04.04.23 -OMISSIS- (all. 1 bis) e 15.06.23 -OMISSIS--OMISSIS- all,. 1 ter ne per l’effetto, il riconoscimento della causa di servizio della patologia "mieloma multiplo IgG-K” con concessione del conseguente equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202300834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di diniego del riconoscimento della causa di servizio e della concessione dell'equo indennizzo, adottato in conformità ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa, unitamente ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, chiedendo l'annullamento del diniego e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata, con concessione dell'equo indennizzo. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per incompletezza del contraddittorio, poiché la notificazione era stata eseguita soltanto nei confronti del Ministero della Difesa e non anche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso il quale è incardinato il Comitato di Verifica. Il dubbio deriva dalla ritenuta natura sostanzialmente provvedimentale e vincolante dei pareri del Comitato, impugnati cumulativamente con il decreto ministeriale, nonché dalla possibile configurazione del diniego come atto complesso, espressione di una potestà decisionale riferibile congiuntamente al Ministero della Difesa e all'organo tecnico dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e non ha ancora dichiarato l'inammissibilità. Rilevata d'ufficio la questione relativa all'integrità del contraddittorio, ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. Ha quindi fissato una nuova udienza pubblica per l'8 luglio 2026. Il Collegio ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per sottoporre alle parti una questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione, consentendo il contraddittorio mediante memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione e dell'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando il ricorso impugna cumulativamente il diniego dell'amministrazione attiva e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il giudice deve verificare d'ufficio l'integrità del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso il quale il Comitato è incardinato.
  • I pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in quanto dotati di efficacia obbligatoria e vincolante e aventi portata sostanzialmente provvedimentale, sono impugnabili insieme all'atto conclusivo del procedimento e rendono necessario evocare in giudizio anche l'amministrazione cui l'organo appartiene.
  • Il decreto di diniego dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, adottato in conformità a un parere vincolante del Comitato di Verifica, può qualificarsi come atto complesso, poiché la determinazione finale è espressione congiunta della potestà decisionale dell'amministrazione attiva e dell'organo tecnico vincolante.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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