Sentenza del 24/07/2015 n. 15625 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento IRPEG e ILOR relativo all'anno 1995. La società aveva contestato l'avviso perché il processo verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nell'atto impositivo, non era stato allegato e non sarebbe stato prodotto dall'Ufficio in giudizio. L'Agenzia ha sostenuto, da un lato, che il p.v.c. era comunque presente negli atti processuali, essendo stato prodotto dalla contribuente, e, dall'altro, che la sua mancata allegazione non violava l'art. 7 dello Statuto del contribuente, poiché il documento era già stato consegnato e quindi conosciuto dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, riconoscendo che il p.v.c., comunque acquisito al processo anche per iniziativa della contribuente, doveva concorrere alla formazione del convincimento del giudice in applicazione del principio di acquisizione processuale. Ha accolto anche il terzo motivo, stabilendo che l'obbligo di allegare o riprodurre il contenuto essenziale dei documenti richiamati nell'avviso riguarda soltanto quelli dei quali il contribuente non abbia già avuto conoscenza integrale e legale. Il secondo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione, è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione di diritto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
La decisione deve tenere conto delle prove e degli elementi acquisiti al processo. Nel caso concreto, il giudice avrebbe dovuto considerare il p.v.c. presente negli atti, anche se prodotto dalla contribuente e non dall'Ufficio.
Art. 2697 c.c.
Il principio generale sull'onere della prova deve essere coordinato con il principio di acquisizione: tutti gli elementi istruttori ritualmente acquisiti, indipendentemente dalla parte che li abbia prodotti, possono essere utilizzati dal giudice.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, Statuto del contribuente
I documenti richiamati nella motivazione dell'atto impositivo devono essere allegati o il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto quando il contribuente non ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Se il p.v.c. è stato regolarmente consegnato al contribuente, la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto.
D.Lgs. n. 32 del 2001
Ha previsto, nell'ambito della disciplina della motivazione degli atti tributari, la possibilità di riprodurre nell'atto il contenuto essenziale del documento richiamato, in alternativa alla sua allegazione.
Massime di principio
- L'obbligo di allegare i documenti richiamati in un avviso di accertamento non opera quando il contribuente ne abbia già avuto una conoscenza integrale e legale, ad esempio mediante regolare consegna del processo verbale di constatazione.
- Nel processo tributario il giudice deve considerare tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti, anche se prodotti dalla parte diversa da quella gravata dall'onere della prova. La provenienza dell'elemento non ne impedisce l'utilizzo.
- La mancata produzione del documento da parte dell'Amministrazione non è decisiva se il documento è comunque entrato validamente nel fascicolo processuale e il suo contenuto è conoscibile dal giudice.
- Quando la contestazione riguarda l'applicazione o l'interpretazione di una norma, la doglianza deve essere formulata come violazione di legge; il vizio di insufficiente motivazione non è lo strumento appropriato per censurare una questione esclusivamente giuridica.
- La cassazione con rinvio non risolve definitivamente la controversia sull'imposta: impone al giudice di merito un nuovo esame, tenendo conto dei principi affermati dalla Corte.
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