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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29116/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era affidato a un motivo unico, ritenuto dalla Corte affetto da genericità assoluta. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte di appello di Salerno nella parte in cui aveva motivato sul trattamento sanzionatorio e aveva negato l'applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva invece argomentato in modo congruo sul punto, formulando un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato tramite pena pecuniaria sostitutiva, in ragione del pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità del fatto. La Corte ritiene inoltre non decisive le ulteriori deduzioni sulla mancata tempestività della richiesta della pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    viene richiamato come base della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, che la Corte di merito ha negato con motivazione congrua

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche contro una motivazione di merito puntuale e non presenti specifiche censure idonee a scalfire la ratio decidendi.
  • La valutazione del giudice di merito sulla concessione di una pena sostitutiva, quando sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di una nuova autonoma rivalutazione del fatto.
  • Il giudizio prognostico negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato può essere legittimamente fondato sui precedenti e sulle modalità della condotta, in funzione della valutazione del rischio di recidiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in concreto dalla Corte entro i limiti di equità.
  • Le deduzioni ulteriori che non incidono sulla reale ratio della decisione impugnata possono essere considerate assorbite e non decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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