Cassazione Penale, Ordinanza n. 08991/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli che aveva applicato la pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p. pari a quattro anni e due mesi di reclusione e 14.200 euro di multa per più reati, tra cui il traffico di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e reati in materia di illegale detenzione e ricettazione di armi. Con un solo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione giuridica della detenzione di cocaina ai sensi del comma 1 dell'art. 73 anziché del comma 5 del medesimo articolo. La Corte però non è entrata nel merito della doglianza, perché il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione delle regole sulla necessaria qualificazione tecnica del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento e dell'applicazione della pena concordata
art. 571, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato in questa ipotesi
art. 613, comma 1, c.p.p.
impone il rispetto delle forme tecniche del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma evocata dal ricorrente per contestare la corretta qualificazione della condotta di detenzione di cocaina, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
artt. 444 e ss. c.p.p.
indicano il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede l'intermediazione del difensore, secondo il combinato disposto delle norme processuali richiamate dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame delle doglianze di merito, anche se attengono alla qualificazione giuridica del fatto o al trattamento sanzionatorio applicato in patteggiamento.
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