Cassazione Civile, Ordinanza n. 06878/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un verbale della polizia municipale per violazione dell'art. 126-bis del codice della strada, annullato in primo grado dal Giudice di pace. Il Comune ha proposto appello con atto di citazione, depositato tempestivamente, ma la notificazione non è andata a buon fine perché il difensore dell'appellato era nel frattempo trasferito. Il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notificazione e ha ritenuto che l'appello fosse comunque ammissibile, considerando sufficiente il deposito dell'atto e sanato ogni vizio dalla costituzione dell'appellato; ha poi accolto l'appello nel merito e rideterminato la sanzione in euro 600. Il destinatario della sanzione ha ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 156, 7 e 4 d.lgs. 150/2011, 324, 327 e 330 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che l'appello non si era validamente instaurato per mancata notificazione e che la sanatoria non operava perché il rito non era stato convertito; (2) violazione dell'art. 153 c.p.c., deducendo l'illegittimità della rimessione in termini perché l'omessa tempestiva notificazione era imputabile al Comune; (3) violazione dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la mancata rinnovazione della citazione dopo l'ordine del giudice rendeva insanabilmente invalido il procedimento e comportava l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che, una volta disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, l'inosservanza del termine perentorio assegnato impediva di valorizzare la successiva costituzione della parte appellata. La regola del raggiungimento dello scopo non è infatti utilizzabile per elidere il mancato rispetto di un termine perentorio. Di conseguenza, il giudizio d'appello non poteva proseguire perché non instaurato nei termini prescritti. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata senza rinvio, con condanna del Comune di Bari alle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 126-bis cod. strada
Norma violata nel verbale originario oggetto di opposizione; la sua contestazione è all'origine della lite, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della sanzione.
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non può operare quando sia stato violato un termine perentorio assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito in relazione al rito dell'impugnazione, ma la Corte decide il caso valorizzando soprattutto il mancato rispetto dell'ordine di rinnovazione della notificazione.
art. 4 d.lgs. 150/2011
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del rito applicabile.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione, senza specifica statuizione autonoma della Corte.
art. 327 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo.
art. 330 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione dell'impugnazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la decisione si fonda sulla disciplina processuale della notificazione e della rinnovazione.
art. 153 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la rimessione in termini concessa dal giudice di merito.
art. 291 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'ordine di rinnovazione della notificazione e alle conseguenze della sua mancata esecuzione.
Cass. n. 19776/2022
È richiamata come precedente conforme per affermare che il mancato rispetto del termine perentorio per la nuova notificazione impedisce di invocare il raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone la rinnovazione della notificazione di un atto introduttivo o di impugnazione, il termine assegnato ha natura perentoria e il suo mancato rispetto impedisce la prosecuzione del processo.
- La successiva costituzione della controparte non sana l'omessa osservanza di un termine perentorio fissato per la rinnovazione della notificazione, perché il principio del raggiungimento dello scopo opera solo rispetto a vizi formali e non rispetto alla violazione di termini decadenziali.
- In sede di impugnazione, la tempestiva proposizione dell'atto non basta se l'instaurazione del contraddittorio non si perfeziona secondo le modalità e nei tempi prescritti dal giudice o dalla legge.
- L'ordine di rinnovazione della notificazione, una volta emesso, è decisivo ai fini della validità del processo: la sua inosservanza comporta l'impossibilità di considerare validamente instaurato il giudizio di impugnazione.
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