Cassazione Penale, Sentenza n. 9669/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per inosservanza di legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, sostenendo che i giudici non avrebbero considerato il verbale del 118 in cui il medico dichiarava che la vittima non era in pericolo di vita, e le dichiarazioni della vittima stessa che minimizzavano l'accaduto; per tali ragioni contesta la qualificazione del fatto come tentato omicidio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il richiamo al verbale del 118 e alle dichiarazioni della vittima sia inconferente rispetto alla qualificazione del fatto: l'idoneità dell'atto a cagionare la morte va valutata ex ante in base alle condizioni prevedibili all'agente, mentre il giudizio sul pericolo di vita formulato dal sanitario e le dichiarazioni della vittima sono valutazioni ex post. I giudici di merito hanno correttamente considerato la direzione del colpo e la prossimità di organi vitali per inferire la volontà offensiva comprensiva della possibilità di causare la morte. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018 (Comelli)
Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019
Principio secondo cui la direzione teleologica della volontà va ricavata dalle modalità concrete dell'azione in riferimento alla situazione ex ante e alle condizioni prevedibili
Sez. 1, Sentenza n. 29101 del 18/6/2019 (Musicò)
Sez. 1, Sentenza n. 29101 del 18/6/2019
Conferma il criterio di valutazione dell'intenzione sulla base delle modalità esecutive e delle condizioni prevedibili ex ante
Sez. 2, Sentenza n. 36311 del 12/07/2019 (Raicevic)
Sez. 2, Sentenza n. 36311 del 12/07/2019
Ulteriore giurisprudenza di legittimità che sostiene l'accertamento dell'intento tramite la condotta e le condizioni ex ante
Sez. 5, Sentenza n. 392 del 17/10/2019 (Neri)
Sez. 5, Sentenza n. 392 del 17/10/2019, dep. 2020
Ribadisce che in assenza di ammissioni esplicite la volontà criminosa si deduce dalle modalità dell'azione e dalla situazione prevedibile all'agente
Massime di principio
- La valutazione della volontà di togliere la vita (tentativo di omicidio) si basa su come l'azione si presentava all'agente ex ante; le osservazioni o diagnosi mediche post factum non determinano automaticamente l'assenza di intento omicida
- Le dichiarazioni della vittima rese dopo l'evento non sono decisive per escludere l'elemento psicologico del reato se la condotta materiale (es. direzione del colpo verso organi vitali) indica una finalità offensiva comprensiva della possibilità di causare la morte
- In cassazione i motivi basati su mera rivalutazione dei fatti o su elementi 'ex post' sono spesso inammissibili se i giudici di merito hanno dato motivazione coerente e non contraddittoria
- Per contestare efficacemente la qualificazione giuridica in casi simili è necessario dimostrare vizi specifici nel percorso logico-motivazionale dei giudici di merito o produrre elementi nuovi e decisivi che incidano sulla valutazione dell'intenzione ex ante
- La direzione e la gravità della lesione (esposizione di organi vitali, abbondante perdita di sangue) sono elementi probatori rilevanti per inferire la gravità dell'offensività e l'eventuale rischio di morte
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