Sentenza n. 1764/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento, in data 23.05.2024, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 09.09.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza datata 18.01.2024, relativo all’esame per l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di pirotecnico-accensione fuochi artificiali o manufatti pirotecnici e per l’accertamento della capacità tecnica per tenere in deposito e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria, ai sensi dell’art. 47 e 57 del T.U.L.P.S.; b) della nota prefettizia in data 05.04.2024, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il preavviso di diniego; c) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di ammissione all'esame per l'accertamento dell'idoneità e della capacità tecnica allo svolgimento dell'attività pirotecnica e alla detenzione e vendita di prodotti esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore pirotecnico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sull'asserita mancanza del requisito della buona condotta, desunta da una condanna del 2009 per la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., da una segnalazione del 2018 ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 309/1990 e da una denuncia del 2007 per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro. Ha dedotto la violazione degli artt. 11, 47, 48, 49 e 52 T.U.L.P.S. e dell'art. 101 del relativo regolamento, sostenendo che la valutazione dell'idoneità tecnica spettasse alla Commissione tecnica e non potesse essere negata direttamente dal Prefetto; che i precedenti non integrassero fattispecie ostative tipiche; che fossero risalenti e non attuali; che il provvedimento fosse sproporzionato e irragionevole; e che l'Amministrazione avesse omesso un'adeguata istruttoria e una motivazione concreta, limitandosi a richiamare acriticamente le vicende pregresse. Sono stati inoltre dedotti illogicità e travisamento dei fatti, anche in relazione all'estinzione del reato per oblazione e alla natura meramente amministrativa di una delle segnalazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha chiarito che l'abilitazione all'attività pirotecnica rientra tra le autorizzazioni di polizia e che il Prefetto dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente, in considerazione dei rischi connessi alla detenzione e al maneggio di esplosivi. Tuttavia, nel caso concreto, non ricorrevano le fattispecie automaticamente ostative previste dagli artt. 11, comma 1, 43, comma 1, e 52 T.U.L.P.S., poiché la condanna riguardava una contravvenzione risalente al 2009 e gli ulteriori elementi erano una sanzione amministrativa e una denuncia risalente al 2007. L'eventuale diniego per carenza di buona condotta avrebbe quindi richiesto una valutazione discrezionale effettiva, autonoma e attuale, fondata sull'esame complessivo del comportamento dell'interessato e su una motivazione capace di illustrare il percorso istruttorio e le concrete ragioni dell'inaffidabilità. L'Amministrazione si è invece limitata a richiamare acriticamente le pregresse vicende, senza considerare adeguatamente il loro significativo risalire nel tempo e senza motivare sull'intervenuta estinzione del reato per oblazione. Il provvedimento è stato pertanto annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza del potere dell'Autorità di rideterminarsi entro 60 giorni, verificando l'attualità e la consistenza degli elementi rilevanti e acquisendo, se necessario, ulteriori elementi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta
Il primo comma individua fattispecie necessariamente ostative, mentre il secondo consente il diniego discrezionale per mancanza di buona condotta, che deve essere accertata mediante una valutazione concreta, attuale e motivata dell'affidabilità del richiedente.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
Le fattispecie ostative automatiche e la valutazione della buona condotta rilevano anche per le autorizzazioni relative al possesso e al maneggio di armi ed esplosivi; nel caso deciso non risultavano applicabili le ipotesi ostative tipiche.
art. 47 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti
La fabbricazione, detenzione, vendita e il trasporto di fuochi artificiali e prodotti esplodenti sono sottoposti a licenza prefettizia.
art. 48 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
chi fabbrica o accende fuochi di artificio deve dimostrare la sua capacità tecnica
L'attività pirotecnica richiede la dimostrazione della capacità tecnica, intesa come conoscenza dei componenti del materiale pirotecnico, del loro maneggio e della loro utilizzazione.
art. 52 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
debbono essere negate le licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo
La norma prevede specifiche cause ostative riferite alle condanne riportate nel quinquennio precedente; tali cause non erano applicabili alla condanna contravvenzionale risalente al 2009.
art. 101 R.D. n. 635/1940
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
Il certificato di idoneità è rilasciato dal Prefetto sulla base del conforme parere della Commissione tecnica, ma l'abilitazione resta soggetta anche alla verifica delle condizioni ostative e dell'affidabilità richieste per le autorizzazioni di polizia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni; tale circostanza non esonera comunque l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria effettiva e di motivare adeguatamente il diniego.
art. 9 D.L. n. 119/2014, convertito dalla L. n. 146/2014
La Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti è l'organo di cui il Prefetto si avvale per l'accertamento delle capacità tecniche dei richiedenti.
art. 678 c.p.
fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
La condanna per tale contravvenzione, risalente nel tempo, non costituisce di per sé una fattispecie automaticamente ostativa e può rilevare solo nell'ambito di una valutazione discrezionale concreta e attuale dell'affidabilità.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
La segnalazione relativa a condotte integranti illeciti amministrativi può essere considerata nell'istruttoria sull'affidabilità, ma non equivale a una condanna penale e deve essere valutata nel complessivo giudizio concreto e attuale.
Massime di principio
- Per il rilascio di autorizzazioni di polizia concernenti la fabbricazione, l'accensione, la detenzione o la vendita di prodotti esplodenti, l'Amministrazione deve distinguere tra fattispecie automaticamente ostative previste dalla legge e valutazione discrezionale della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente.
- Quando il diniego è fondato sulla carenza di buona condotta, il mero richiamo a una condanna o a precedenti risalenti non è sufficiente: l'Amministrazione deve svolgere un giudizio effettivo, autonomo, complessivo e attuale, indicando le concrete circostanze che rendono il richiedente inaffidabile.
- La risalenza nel tempo dei fatti e l'eventuale estinzione del reato non eliminano necessariamente la possibilità di considerarli in fatto, ma impongono all'Amministrazione di valutarli espressamente e di motivare sulla loro persistente attualità e rilevanza ai fini dell'affidabilità.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di autorizzazioni di polizia resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o illogicità, travisamento dei fatti, errato apprezzamento, difetto o insufficienza dell'istruttoria e della motivazione.
- L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce automaticamente il titolo abilitativo al richiedente e lascia salva la riedizione del potere, purché l'Amministrazione proceda a una nuova valutazione concreta e attuale degli elementi rilevanti.
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