Sentenza del 04/02/2015 n. 171 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Accertamento delle imposte - accertamento induttivo - possesso di dati e notizie idonei a ricostruire il reddito - contestabilità dell'operato dell'ufficio in carenza di prova di un diverso reddito da parte del contribuente - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata esclusa o comunque non accolta. In caso di omessa dichiarazione, l'ufficio può procedere alla ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati e delle notizie disponibili; spetta poi al contribuente dimostrare che tali elementi sono errati o non riferibili a un reddito imponibile, oppure provare un reddito diverso da quello accertato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento induttivo del reddito in caso di omessa dichiarazione dei redditi. L'ufficio fiscale disponeva di dati e notizie ritenuti idonei a ricostruire il reddito del contribuente. Il contribuente contestava l'operato dell'amministrazione, ma non forniva la prova dell'infondatezza di tali elementi né dimostrava l'esistenza di un reddito diverso o inferiore.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo delle imposte sui redditi
L'amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito quando la dichiarazione è omessa e dispone di dati e notizie idonei a determinarlo.
Principi in materia di omessa dichiarazione dei redditi
L'omessa dichiarazione non impedisce l'accertamento del reddito da parte dell'ufficio e comporta che il contribuente debba fornire una prova concreta dell'inesattezza degli elementi utilizzati o dell'esistenza di un reddito diverso.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette la dichiarazione, l'ufficio può determinare il reddito utilizzando dati e informazioni acquisiti anche al di fuori della dichiarazione stessa, purché siano idonei alla ricostruzione reddituale.
- La semplice contestazione dell'accertamento non è sufficiente: il contribuente deve indicare specificamente perché i dati dell'ufficio sono errati, inconferenti o non imputabili a reddito imponibile.
- In una situazione analoga, è essenziale produrre documentazione e prove alternative che dimostrino un reddito inferiore, una diversa origine delle somme o l'assenza dei presupposti impositivi.
- L'assenza di una prova contraria rende difficilmente contestabile l'accertamento induttivo fondato su elementi oggettivi e coerenti.
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