Cassazione Civile, Ordinanza n. 14199/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con accettazione della controparte, e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha negato il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Perugia. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata all'Agenzia delle Entrate, la quale l'ha accettata. La vicenda concreta sottostante alla controversia non è desumibile dal testo dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, che non è contemplata dalla disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta che non si provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile nei casi previsti.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il processo si estingue per rinuncia, poiché tale esito non rientra tra le fattispecie previste dalla norma
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