Cassazione Penale, Sentenza n. 15135/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della revoca della confisca di prevenzione disposta nel 1996 sui beni nella disponibilità di Francesco Salvatore Mazzaferro (formalmente intestati a Rosa Commisso). Essi lamentano violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per la mancata risposta, da parte della Corte territoriale, ai rilievi mossi in appello volti a mettere in crisi la valutazione della pericolosità sociale del Mazzaferro, con particolare riferimento alla delimitazione temporale della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile la previgente disciplina (legge n. 1423/1956) in quanto il decreto di confisca risale al 1996 e non si applicano le norme del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'art. 28 di quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1423/1956 il termine per proporre ricorso in cassazione è di dieci giorni dalla notifica del provvedimento; qui la notifica è avvenuta il 7 ottobre 2022 mentre il ricorso è stato depositato il 21 ottobre 2022, oltre il termine, con conseguente inammissibilità. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956
La revoca della misura di prevenzione applicata con decreto del Tribunale (ante d.lgs. 159/2011) è disciplinata dall'art. 7 e l'impugnazione segue il percorso previsto dall'art. 4 della stessa legge; il termine per proporre ricorso in cassazione è di dieci giorni dalla notifica del provvedimento appellabile.
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
Le norme del codice antimafia (compreso l'art. 28) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13/10/2011), fosse già stata proposta la misura di prevenzione; l'art. 117 disciplina la transizione e dispone l'ultrattività della previgente disciplina per i procedimenti già pendenti.
codice di procedura penale
art. 585, comma 1, lett. a); art. 616, comma 1
Richiamata la normativa processuale sulle forme e termini dell'impugnazione: il ricorso per cassazione deve rispettare i termini di legge; in caso di inammissibilità si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e al pagamento di somme).
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione è stata applicata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 (13/10/2011), continua a trovare applicazione la previgente disciplina (legge n.1423/1956) per le istanze di revoca e i relativi termini processuali.
- Per i provvedimenti adottati ai sensi della legge n.1423/1956 l'impugnazione in Cassazione deve essere proposta entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento appellato; il mancato rispetto di tale termine comporta inammissibilità del ricorso.
- Nei ricorsi avverso provvedimenti di revoca/rigetto di misure di prevenzione è essenziale verificare quale quadro normativo (previgente o codice antimafia) sia applicabile e calcolare i termini a partire dalla notifica effettiva del provvedimento.
- Se si contestano valutazioni quali la pericolosità sociale, tali censure devono essere tempestivamente proposte nei termini di impugnazione previsti; la mancata impugnazione nei termini preclude la verifica della loro fondatezza nei gradi successivi.
- La Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di somme a titolo di contributo per l'inammissibilità; è quindi opportuno valutare con attenzione la tempestività e la correttezza formale del ricorso prima del deposito.
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