Sentenza n. 9219/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande e alimenti rilasciata ai controinteressati per l'esercizio dell'attività denominata Alcazar Garden, - dell'autorizzazione del 23.5.2025 rep. QD/1354/2025 e prot. QD/20978/2025 a tempo determinato, ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., conosciuta in data 2 luglio 2025 a seguito di accesso, con cui la Live srl è stata autorizzata ad effettuare “trattenimenti danzanti, concerti, spettacoli musicali e cabaret” nell'ambito della manifestazione denominata Alcazar Garden dal 23.5.2025 al 15.9.2025 presso il terreno situato a Via Guido Baccelli 88, Roma; - del verbale della Commissione di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo n. 50 del 19.5.2025, prot. n. 19920 con la quale la commissione medesima, a seguito del sopraluogo effettuato in Via Guido Baccelli 88, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, per l'agibilità temporanea della manifestazione denominata “Alcazar Garden” di cui all'istanza 2.5.2025, n.16545 (fasc.99/2025) e ciò sulla base di una CIL 2025/87218 del 19.5.2025 che sarebbe stata presentata per la posa in essere delle strutture e la non necessità di un parere paesaggistico “trattandosi di strutture temporanee che permangono meno di 120 giorni; - parere favorevole di conformità acustica ambientale, rilasciato dal Dipartimento Ciclo rifiuti del Comune di Roma prot. NA 10861 del 23.5.2025, prot. di accesso QD 20947; - del nulla osta favorevole della Soprintendenza Speciale Belle Arti e Paesaggio di Roma che si sarebbe formato per silenzio assenso sull'istanza (sconosciuta) che sarebbe stata presentata alla citata Soprintendenza in data 28.2.2025, prot. n.ri 11389 e 11330; occorrendo della relazione (prot. qd 19048) rubricata “Area verde e immobili in Viale Guido Baccelli n°86”, allegata alla CIL presentata il 19.5.2025, con la quale si dichiara quanto sopra in relazione alla formazione del silenzio assenso su domanda del 18.2.2025; occorrendo anche la citata CIL 2025/87218 del 19.5.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i permessi acustici, le deroghe orarie e i piani di traffico temporanei, laddove adottati. In subordine, per l'accertamento dell'abusività delle opere e delle attività poste in essere dai contro-interessati e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Roma Capitale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SALINI PIETRO il 19\9\2025 : annullamento autorizzazione del 23.5.2025 rep. QD/1354/2025 e prot. QD/20978/2025 a tempo determinato, ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., conosciuta in data 2 luglio 2025 a seguito di accesso, con cui la Live srl è stata autorizzata ad effettuare “trattenimenti danzanti, concerti, spettacoli musicali e cabaret” nell’ambito della manifestazione denominata Alcazar Garden dal 23.5.2025 al 15.9.2025 presso il terreno situato a Via Guido Baccelli 88, Roma; della CIL presentata il 19 maggio 2025 dalla Live s.r.l. per opere temporanee, sempre in assenza di autorizzazione della SBAP; SCIA commerciale prot.CA/2025/86551 presentata il 16.5.2025 dalla Live s.r.l. per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari – attività temporanea; Nulla osta archeologico della Soprintendenza 23 Maggio 2025, prot. n. MIC-SS-ABAP-RM 23/05/0029512P nella parte cui afferma l’“inesistenza di vincoli paesaggistici sull’area”; - nota Roma Capitale prot. 21 agosto 2025, prot.163282; - determinazione dirigenziale 22 agosto CA/1937/2025 prot. CA 16347/2025, a firma del dott. Daniele Leoni, di avvio del procedimento sanzionatorio per abusi edilizi disponendo – assai tardivamente - la “sospensione delle opere in corso”, opere per invero già da tempo ultimate; della CILA edilizia in sanatoria (Prot. CA/2025/173072), presentata dalla Live s.r.l. in data 26.8.2025; - nota del Dipartimento Attività Culturali Prot. QD/2025/0034767 del 12/09/2025 che si dichiarava incompetente rispetto all’accertamento di conformità urbanistica, demandato ad altri plessi dell’amministrazione comunali, rimasti inerti; - Nota del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti del 23/07/2025 Prot. NA/2025/0016306 che accertata la non conformità dei valori acustici ha consentito alla Live Srl di realizzare interventi di mitigazione per ripristinare i limiti acustici fissati dalla normativa vigente e, ove necessario, nota Arpa Lazio 21.07.2025 prot 0052659U e relazione tecnica ivi citata come allegata ma invece non agli atti; ed in via concorrente accertamento dell’abusività delle opere e delle attività poste in essere dai contro-interessati e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 31 co. 3 CPA, tenuto dal Comune di Roma. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SALINI PIETRO il 16\10\2025 : nota Roma Capitale, Municipio Roma I, Centro, Direzione Tecnica Servizi edilizia privata 25 settembre 2025, prot.c.a. 191182 -163282/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato da Roma Capitale sulle istanze volte a ottenere l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione in relazione all'attività temporanea Alcazar Garden e alle opere realizzate per ospitarla
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, vari atti relativi alla manifestazione temporanea Alcazar Garden, tra cui l'autorizzazione ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. per trattenimenti danzanti, concerti, spettacoli musicali e cabaret, i titoli relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, i verbali e pareri della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, gli atti edilizi e paesaggistici, la SCIA commerciale, i pareri acustici e gli atti successivi concernenti asseriti abusi edilizi e paesaggistici. In via concorrente o subordinata ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dell'inerzia di Roma Capitale sulle istanze del 3 giugno e del 5 settembre 2025, dirette a sollecitare l'inibizione dell'attività e l'esercizio dei poteri repressivi e di vigilanza. Roma Capitale e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione per proposizione anticipata e, successivamente, la sua improcedibilità per la scadenza degli atti e la cessazione dell'attività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'azione avverso il silenzio proposta con il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha rilevato che, alla data della decisione, l'area era completamente libera da persone e cose e che le strutture destinate agli spettacoli e alla somministrazione erano state integralmente smantellate. Inoltre, l'autorizzazione ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. aveva efficacia soltanto fino al 15 settembre 2025, mentre la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande era efficace fino al 12 ottobre 2025. La rimozione delle opere aveva inoltre determinato l'inefficacia della CILA edilizia in sanatoria e della precedente CIL relativa alle strutture temporanee. Il rapporto della Polizia Municipale del 25 settembre 2025 confermava che l'attività non era più esercitata. Tali circostanze hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze repressive, rendendo assorbite le ulteriori eccezioni di rito. Quanto alle domande di annullamento e di accertamento dell'inefficacia degli altri atti, il TAR non le ha decise nel merito: ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario e il rinvio alla pubblica udienza da fissarsi, riservando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione contro il silenzio presuppone un interesse concreto e attuale alla decisione sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere; tale interesse viene meno quando l'attività e gli effetti degli atti cui l'istanza si riferisce siano cessati.
art. 117 c.p.a.
Disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.
Costituiscono il fondamento dell'autorizzazione temporanea per trattenimenti danzanti, concerti, spettacoli musicali e cabaret, la cui efficacia era limitata al 15 settembre 2025.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, cessino l'attività e gli effetti degli atti amministrativi ai quali si riferiva l'istanza di vigilanza o repressione, in modo tale che una pronuncia sull'obbligo di provvedere non possa più produrre un'utilità concreta e attuale.
- La completa rimozione delle strutture temporanee oggetto dell'attività contestata, unitamente alla scadenza dei titoli abilitativi e alla cessazione dell'esercizio dell'attività, è idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio.
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate un'azione contro il silenzio e domande di annullamento o accertamento non ancora mature per la decisione camerale, il giudice può definire l'azione sul silenzio come improcedibile e disporre la conversione delle altre domande al rito ordinario, rinviandole alla pubblica udienza.
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