Sentenza n. 1102/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici indicati nella sentenza. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che il gestore del servizio aveva accreditato l’importo riconosciuto nel borsellino elettronico della docente. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la domanda di ottemperanza fosse stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che fosse venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato sia il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto all’adempimento, sia la serialità dei ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, idonea a ridurre l’impegno professionale per ciascun giudizio. Il Ministero è stato condannato a rimborsare i cinque sesti delle spese, liquidate complessivamente in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con compensazione della restante parte. È stata inoltre disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato, e l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche nei confronti dell’amministrazione soccombente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio e sia venuta meno la situazione di contrasto tra le parti.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
È richiamato quale criterio per giustificare la riduzione proporzionale del compenso in presenza di posizioni sostanziali e processuali identiche o analoghe assistite dai medesimi difensori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione alla pretesa riconosciuta dal giudicato determina il venir meno della posizione di contrasto e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anziché una pronuncia ulteriore sull’esecuzione.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto non esclude necessariamente la regolazione delle spese a carico dell’amministrazione, dovendosi considerare la soccombenza virtuale e la condotta processuale delle parti.
- La serialità di controversie aventi identica situazione sostanziale e processuale, patrocinata dai medesimi difensori, può giustificare una riduzione del compenso liquidato per ciascun giudizio, in ragione della standardizzazione delle attività e della minore incidenza dell’impegno professionale individuale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della domanda nel corso del giudizio e l’effettiva eliminazione dell’interesse alla decisione sul merito della pretesa azionata.
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