Sentenza n. 752/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Regione Marche n. 214/2023 del 27.2.2023, avente ad oggetto “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle Strutture (ospedaliere ed extraospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 24 del 10.3.2023, nelle parti in cui prevede: a) “Soppressione del paragrafo relativo allo Studio di Igienista Dentale, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 pubblicata in data 09/03/2020, la quale ha asserito il principio secondo il quale i professionisti laureati in igiene dentale non possono aprire strutture sanitarie e/o studi professionali autonomi” (cfr. pag. 7 Deliberazione); b) “Le prestazioni di igiene orale sono effettuate da odontoiatri e/o medici abilitati all'esercizio della professione odontoiatrica e/o da igienisti dentali. Le prestazioni di igiene dentale possono essere erogate dall'igienista dentale solo a seguito di prescrizione medica” (cfr. Allegato A “Manuale di Autorizzazione delle Strutture (ospedaliere ed extraospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016”, punto n. 23, pag. 69, e punto 14, pag. 132); - di ogni altro atto e provvedimento connesso, ancorché non cognito, lesivo dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP il 20 dicembre 2023: - della Delibera G.R. Marche n. 1411/2023; - della Delibera G.R. Marche n. 1330/2023; - della Delibera G.R. Marche n. 1469/2023; - del “Manuale di autorizzazione” allegato A alla Delibera G.R. Marche n. 1469/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta regionale Marche n. 214/2023 e successive delibere nn. 1330/2023, 1411/2023 e 1469/2023, con i relativi Manuali di autorizzazione delle strutture sanitarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e ordini professionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale per opposizione regionale, contestava la disciplina regionale relativa all'esercizio dell'attività degli igienisti dentali. I ricorrenti deducevano, in primo luogo, l'illegittimità della previsione originaria secondo cui le prestazioni di igiene dentale potevano essere erogate dall'igienista solo previa "prescrizione medica", anziché su semplice "indicazione" dell'odontoiatra o del medico abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, assumendo l'eccesso delle competenze regionali e l'introduzione di un regime più restrittivo rispetto al D.M. n. 137/1999. Deducevano inoltre la mancata consultazione preventiva degli organi rappresentativi degli igienisti dentali. Era contestata anche la previsione secondo cui le prestazioni di igiene orale potevano essere effettuate da odontoiatri, medici abilitati e igienisti dentali, ritenuta idonea a determinare un assorbimento delle competenze degli igienisti e a compromettere la loro autonomia professionale. Con motivi aggiunti venivano impugnate le successive delibere regionali e il nuovo Manuale, censurando sia la sostituzione della locuzione "prescrizione medica" con "indicazione medica", ritenuta ambigua, sia la persistente mancata consultazione degli organi rappresentativi della categoria. Le amministrazioni e gli ordini resistenti eccepivano, tra l'altro, il superamento della censura sulla prescrizione, l'inammissibilità delle doglianze rivolte a prescrizioni derivanti dalla normativa nazionale e la mancata tempestiva impugnazione di disposizioni già contenute nel precedente Manuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura relativa alla previsione della "prescrizione medica", perché la DGR n. 1469/2023 l'aveva sostituita con la formula "su indicazione medica", corrispondente a quanto richiesto dai ricorrenti. Ha respinto le restanti censure. In particolare, ha ritenuto legittima la nozione di indicazione medica, poiché prevista dall'art. 1 del D.M. n. 137/1999 e interpretata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020 come espressione di un legame funzionale e operativo con l'odontoiatra, pur senza subordinazione gerarchica o dipendenza lavorativa. Secondo il TAR, l'autonomia professionale dell'igienista dentale riguarda le attività di sua stretta pertinenza, ma non elimina la necessità che l'attività sia svolta all'interno della medesima struttura o studio professionale in compresenza almeno spaziale dell'odontoiatra, a tutela della sicurezza del paziente. È stata altresì ritenuta legittima la previsione che consente anche agli odontoiatri e ai medici abilitati di effettuare prestazioni di igiene orale: tale previsione non determina assorbimento delle competenze dell'igienista, poiché risponde alla possibilità che il trattamento richieda anestesia o diagnosi di patologie, attività implicanti il coinvolgimento medico. È stata respinta anche la censura sulla mancata partecipazione procedimentale, risultando documentata la consultazione del Presidente della Commissione d'albo degli igienisti dentali, che aveva formulato osservazioni e proposte. Il TAR ha aggiunto che, comunque, la partecipazione non avrebbe potuto incidere sulle scelte imposte dalla disciplina nazionale. Ricorso e motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati in parte improcedibili e in parte respinti; spese compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
opposizione della Regione Marche ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1199/1971
L'opposizione dell'amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
art. 1, commi 1 e 3, D.M. 15 marzo 1999, n. 137
svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria
La disciplina nazionale richiede che l'attività dell'igienista dentale sia svolta su indicazione dell'odontoiatra o del medico abilitato, senza ripristinare un rapporto di dipendenza gerarchica, ma nell'ambito di un'integrazione funzionale e operativa.
art. 8-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992
contempla gli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie tra le strutture sanitarie necessitanti, al ricorrere di alcune condizioni, di autorizzazione all’esercizio dell’attività
Gli studi professionali rientrano nella nozione di strutture sanitarie e possono essere soggetti ad autorizzazione all'esercizio.
legge 11 gennaio 2018, n. 3
Riconosce la professione dell'igienista dentale nel sistema degli ordini delle professioni sanitarie, in collegamento con il relativo decreto attuativo.
D.M. 13 marzo 2018
Prevede, insieme alla legge n. 3/2018, l'istituzione dell'albo relativo alla professione dell'igienista dentale.
Massime di principio
- L'igienista dentale esercita autonomamente le attività professionali di propria competenza, ma, secondo la disciplina vigente, deve operare su indicazione dell'odontoiatra o del medico chirurgo abilitato all'esercizio dell'odontoiatria e all'interno di una struttura o studio professionale in cui sia assicurata la compresenza almeno spaziale dell'odontoiatra.
- La previsione dell'indicazione dell'odontoiatra non configura necessariamente un rapporto gerarchico o di dipendenza lavorativa: essa esprime un vincolo funzionale e operativo giustificato dalla tutela della salute del paziente e dalla necessità di un pronto intervento medico in caso di urgenza o necessità.
- La disciplina che consente anche all'odontoiatra o al medico abilitato di svolgere prestazioni di igiene orale non determina, di per sé, un assorbimento delle competenze dell'igienista dentale, potendo rendersi necessario l'intervento medico quando il trattamento richieda anestesia o diagnosi di patologie.
- La sostituzione, nel corso del giudizio, della previsione della "prescrizione medica" con quella dell'attività svolta "su indicazione medica" rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura rivolta alla formulazione originaria quando la nuova disciplina soddisfa integralmente l'interesse dedotto.
- La mancata partecipazione procedimentale degli organi rappresentativi di una categoria professionale non sussiste quando dagli atti risulti che l'amministrazione abbia preventivamente consultato almeno l'organo rappresentativo competente, il quale abbia potuto formulare osservazioni e proposte; inoltre, la censura non conduce all'annullamento se la partecipazione non avrebbe potuto incidere sulle scelte vincolate dalla normativa nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →