Ordinanza n. 514/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- Imm. di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente emesso dalla Questura di Varese in data 20 luglio 2023 e notificato in data 28 settembre 2023, nonché avverso di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Varese di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Varese ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno, unitamente agli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio cautelare era stato definito con precedente ordinanza, ma il Collegio, ai fini della decisione sul merito e della calendarizzazione, ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda e verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla decisione.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone incombenti istruttori. Il ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se persista l'interesse alla decisione; in caso positivo deve aggiornare la situazione e indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, depositando, ove non già fatto, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il Collegio avverte che l'inerzia del ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. È disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; il Collegio lo richiama per valutare l'inerzia del ricorrente rispetto alla verifica dell'interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e questa rimane inerte, il comportamento processuale può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia la cui situazione sostanziale può essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice può disporre che il ricorrente aggiorni la vicenda e segnali fatti o atti sopravvenuti, mentre l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ai fini della successiva decisione e della calendarizzazione del giudizio.
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