Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1615/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per ottenere l'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. per ingiusta detenzione contestata dall'11.10.2018 al 20.12.2018 (custodia cautelare e arresti domiciliari) per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.; in primo grado l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste (sentenza Tribunale di Latina 23.1.2020 passata in giudicato 4.11.2020). Il giudice della riparazione (Corte d'appello di Roma) ha rigettato la domanda ritenendo sussistente una colpa grave del ricorrente che avrebbe contribuito a determinare la restrizione della libertà; Zanardo ha impugnato l'ordinanza per contraddittorietà e motivazione illogica e per violazione degli artt. 192, 314 e 643 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale non ha individuato quali condotte costituenti colpa grave avrebbero giustificato il rigetto e che le indagini preliminari erano state negligenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato i principi che regolano il giudizio di riparazione (valutazione ex ante, autonomia rispetto al giudizio di merito, divieto per il giudice della riparazione di dichiarare provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto provati). Ha censurato l'ordinanza impugnata perché, pur ridimensionato il quadro probatorio dal processo penale, la Corte d'appello ha comunque affermato in modo generico che il ricorrente "ha quantomeno concorso nel dare causa alla restrizione della propria libertà" senza indicare le specifiche condotte costituenti colpa grave né l'efficacia causale di tali comportamenti rispetto all'applicazione della misura. Per tali motivi la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto, demandando a quest'ultima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione e le cause di esclusione, prevedendo il rigetto dell'istanza se la persona ha dato causa alla restrizione con dolo o colpa grave; la Corte richiama l'obbligo per il giudice della riparazione di valutare ex ante se la condotta del detenuto abbia effettivamente causato l'apparenza di illecito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Articolo citato dal ricorrente nella doglianza sul procedimento probatorio; nella motivazione di cassazione risulta però prevalente l'esame dei criteri di valutazione ex ante e dei limiti del giudice della riparazione, più che un approfondimento tecnico sull'art. 192.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione normativa nell'iter decisionale; la Cassazione non si è limitata a valutare quelle contestazioni ma ha censurato specificamente la genericità e la carenza motivazionale della Corte d'appello riguardo alla colpa grave.

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato per il quale l'imputato era stato indagato e poi assolto (stalking); la Cassazione rileva che, pur essendo intervenuta l'assoluzione, il giudice della riparazione deve esaminare autonomamente se le condotte dell'interessato abbiano comunque determinato la falsa apparenza di reato.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta 'ex ante' se la condotta dell'interessato abbia effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di reato, e lo fa su un piano autonomo rispetto al giudice penale, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato provati.
  • Per escludere l'indennizzo è necessario che la colpa grave o il dolo dell'interessato siano specificamente individuati e motivati: una formula generica che affermi una "concorrenza" alla causa della restrizione senza indicare le condotte concrete non è sufficiente.
  • La contraddittorietà o genericità della motivazione del giudice della riparazione determina l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio; la Corte di cassazione può intervenire per censurare la carenza motivazionale.
  • Se le accuse risultano in gran parte smentite nel processo penale, la mancata indicazione delle condotte che avrebbero comunque giustificato la misura può far prevalere il diritto all'indennizzo, a meno che non sia dimostrato con chiarezza un contributo colposo o doloso del detenuto alla falsa rappresentazione dei fatti.
  • Quando il rigetto è fondato su elementi di fatto, il giudice della riparazione deve esplicitare l'efficacia causale di ciascuna condotta rispetto all'adozione della misura cautelare; in mancanza la decisione è viziata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.