Cassazione Civile, Ordinanza n. 30345/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Quattro lavoratrici avevano agito contro l'ente datore di lavoro per ottenere la declaratoria di illegittimità dei termini apposti a una serie di contratti a tempo determinato, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei rapporti e il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all'anzianità di servizio dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande; la Corte d'appello, investita dall'ente, aveva ritenuto cessata la materia del contendere sulle domande di conversione/impugnativa e risarcimento, escludendo il danno perché la successiva stabilizzazione era stata considerata misura equivalente alla conversione e quindi riparatoria dell'abuso. In Cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) la nullità/inammissibilità dell'appello per difetto di procura speciale all'Avvocatura dello Stato, sostenendo che l'ente non poteva essere difeso senza valido mandato; 2) la violazione dei principi sul risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, sostenendo che la Corte territoriale aveva esteso erroneamente alla fattispecie regole elaborate in tema di precariato scolastico e che l'immissione in ruolo all'esito di una procedura concorsuale riservata non equivale a stabilizzazione riparatoria dell'abuso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la rappresentanza dell'ente da parte dell'Avvocatura dello Stato perché autorizzata dalla normativa speciale, senza necessità di specifico mandato ad litem. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha giudicato errata la Corte d'appello nel considerare automaticamente l'assunzione a tempo indeterminato come misura riparatoria dell'abuso senza verificare le caratteristiche della procedura conclusa con l'immissione in ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la procedura concorsuale riservata non è, di per sé, stabilizzazione in senso tecnico idonea a escludere il diritto al ristoro, se non quando presenti i tratti propri della stabilizzazione e sia strettamente correlata all'abuso denunciato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare violazione di legge sul patrocinio dell'Avvocatura e sul diritto al risarcimento.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È stato invocato per dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato scrutinato soprattutto sul piano della corretta applicazione dei principi di diritto.
art. 83 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la necessità di una procura speciale alla difesa dell'ente.
art. 28, comma 6-bis, d.l. n. 112/2008
Ha autorizzato l'ente a valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
art. 43 r.d. n. 1611/1933
Una volta intervenuta l'autorizzazione, la rappresentanza dell'ente da parte dell'Avvocatura è organica ed esclusiva e non richiede mandato né previo atto deliberativo.
art. 32 l. n. 183/2010
In primo grado era stato utilizzato per liquidare il risarcimento in dodici mensilità.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Era stata richiamata per il principio di non discriminazione sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.
clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamata dalle ricorrenti in tema di abuso da reiterazione di contratti a termine e tutela effettiva contro l'utilizzo abusivo dei contratti a termine.
art. 4 l. n. 124/1999
La Corte ha ritenuto la norma non pertinente alla fattispecie, perché relativa alle supplenze del personale scolastico.
L. n. 296/2006
Richiamata in motivazione come esempio di stabilizzazione legislativa cui la giurisprudenza ha riconosciuto efficacia riparatoria in specifiche ipotesi.
d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la successiva immissione in ruolo del dipendente a termine può avere efficacia riparatoria dell'abuso solo se esiste una stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra la condotta abusiva e la stabilizzazione ottenuta.
- La correlazione richiesta manca quando l'assunzione a tempo indeterminato avviene all'esito di una procedura concorsuale, anche se riservata ai soli dipendenti a termine, perché il concorso non coincide con la stabilizzazione in senso tecnico.
- Le regole elaborate in materia di precariato scolastico non sono automaticamente estensibili ad altri settori del lavoro pubblico senza verificare la disciplina speciale e la struttura della procedura di assunzione.
- Quando una norma speciale autorizza un ente al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la difesa dell'ente è organica ed esclusiva e non richiede procura ad litem né un previo atto deliberativo.
- Per escludere il risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine non basta constatare l'esistenza di un successivo rapporto a tempo indeterminato: occorre accertare la natura della procedura che ha portato all'assunzione e la sua effettiva funzione riparatoria rispetto all'illecito.
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