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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23220/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione l'omessa applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi passivi maturati in forza di un finanziamento fruttifero erogato dalla controllante statunitense della società contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo corretto sia il trattamento contabile per competenza degli interessi, sia la mancata applicazione della ritenuta, sul presupposto che gli interessi non fossero stati materialmente pagati. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione solo apparente, lamentando che il giudice di appello non avesse affrontato la questione giuridica decisiva dell'applicabilità dell'art. 26 d.P.R. n. 600/1973 alla fattispecie, limitandosi a richiamare la disciplina contabile e a concludere apoditticamente; con il secondo ha denunciato violazione delle norme tributarie e civilistiche sulla competenza degli interessi e sulle ritenute, sostenendo che la ritenuta era dovuta anche se gli interessi erano solo maturati e non ancora corrisposti, trattandosi di interessi su mutuo fruttifero verso soggetto non residente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza d'appello come meramente apparente perché non rendeva percepibile l'iter logico-giuridico seguito sul tema decisivo della ritenuta sugli interessi da finanziamento infragruppo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di una motivazione effettivamente intelligibile determina nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La ritenuta sui redditi di capitale e sugli interessi corrisposti è dovuta anche quando la corresponsione sia solo presunta dalla legge; in caso di percipienti non residenti opera a titolo d'imposta.

  • art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale norma di riferimento per i soggetti obbligati ad operare la ritenuta.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Gli interessi sono imputati per competenza nell'esercizio di maturazione ai fini fiscali.

  • art. 2423-bis c.c.

    In bilancio si considerano i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro generale di capacità contributiva.

  • art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel motivo di ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a richiamare norme astratte o a riprodurre la disciplina applicabile senza confrontarsi con la questione decisiva oggetto di lite e senza rendere percepibile il ragionamento seguito.
  • In materia di ritenute su interessi da finanziamento, l'obbligo di operare la ritenuta può sorgere anche quando la corresponsione degli interessi non sia ancora avvenuta materialmente, se la legge la presume o la collega alla maturazione del credito, salvo prova contraria idonea a superare tale presunzione.
  • Il giudice di merito che affronti una controversia tributaria deve distinguere correttamente tra profili contabili e profili fiscali, ma deve poi esplicitare quale disciplina fiscale applichi alla fattispecie concreta e perché.
  • Quando la sentenza impugnata è cassata per nullità della motivazione, il motivo di ricorso che investe il merito resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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