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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31010/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza in executivis proposta da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra numerosi giudicati di condanna concernenti soprattutto reati contro il patrimonio e plurimi episodi di evasione. Il giudice dell'esecuzione aveva già in precedenza riconosciuto la continuazione solo tra alcuni gruppi di sentenze e aveva escluso l'unificazione rispetto ad altri giudicati. Con la nuova istanza il condannato chiedeva di unificare, da soli e/o insieme ad altri fatti, tre ulteriori sentenze relative a reati di evasione e anche il tentato furto aggravato di cui a una diversa decisione, sostenendo che i reati contro il patrimonio sarebbero stati espressione di un medesimo disegno criminoso sorretto dallo stato di bisogno e che l'evasione sarebbe stata funzionale alla prosecuzione dell'attività delittuosa, così da rendere irrilevanti la presenza di complici, il diverso modus operandi e il diverso contesto territoriale. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha invece ritenuto non riesaminabile una parte della richiesta perché già rigettata con provvedimento irrevocabile e, nel merito, ha escluso la continuazione tra il tentato furto aggravato e i pregressi delitti contro il patrimonio per la distanza temporale, la diversità delle modalità esecutive e del luogo di commissione; ha riconosciuto la continuazione solo tra due episodi di evasione commessi a pochi giorni di distanza, ritenendoli espressione di un'unica deliberazione criminosa, ma ha escluso l'unificazione dell'altro episodio di evasione, ritenuto estemporaneo e improvvisato, nonché l'unificazione delle evasioni con i reati patrimoniali in mancanza di elementi che dimostrassero un programma originario comune. Nel ricorso per cassazione si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando la mancata valutazione globale del contesto criminoso e del movente unitario, oltre alla pretesa sottovalutazione della già avvenuta unificazione di un delitto di ricettazione commesso isolatamente e in diverso territorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che il rigetto di una precedente richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione preclude la riproposizione della medesima domanda anche solo con riguardo ad alcuni dei delitti già esclusi, salvo che siano dedotti fatti o questioni nuovi non esaminati nella decisione precedente. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente fatto applicazione di tale principio, richiamando il precedente provvedimento irrevocabile del Tribunale di Siracusa; inoltre, ha esaminato nel merito le ulteriori domande e ha motivatamente escluso il vincolo della continuazione tra il tentato furto aggravato e i reati patrimoniali, valorizzando la diversa modalità esecutiva, la commissione in assenza di complici e in un contesto diverso, nonché ha escluso che dalle sentenze di merito emergesse un programma unitario che collegasse le evasioni ai successivi reati contro il patrimonio. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma sull'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, invocata per unificare più giudicati separati

  • art. 81 c.p.

    disposizione sul reato continuato; la Corte ribadisce che il vincolo richiede un unico disegno criminoso desumibile da elementi concreti e non da mere asserzioni difensive

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    consente di dichiarare inammissibile l'istanza che riproponga una richiesta già rigettata; la preclusione opera salvo deduzione di fatti o questioni nuove

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • ne bis in idem

    richiamato come principio generale a fondamento del divieto di reiterazione di procedimenti e decisioni sull'identica regiudicanda

Massime di principio

  • In sede di esecuzione, il rigetto definitivo di una richiesta di riconoscimento della continuazione impedisce la riproposizione della stessa domanda anche solo per alcuni dei reati già esclusi, salvo che la nuova istanza introduca fatti o questioni effettivamente nuovi rispetto a quelli già decisi.
  • Il giudice dell'esecuzione, quando esamina una richiesta di continuazione, deve verificare se dagli atti emergano elementi concreti che attestino un medesimo disegno criminoso; la mera comunanza del movente, l'omogeneità del profitto perseguito o la genericità del contesto non bastano se non sono corroborati da dati fattuali specifici.
  • La continuazione non può essere riconosciuta automaticamente tra reati della stessa specie o commessi nel medesimo ambito criminale: assumono rilievo la distanza temporale, la diversità delle modalità esecutive, la presenza o assenza di complici e il diverso contesto operativo.
  • Se dalle sentenze di merito non emergono indicazioni idonee a dimostrare che più reati siano stati programmati sin dall'inizio come parte di un unico progetto, il vincolo della continuazione tra tali reati non può essere affermato in sede esecutiva.
  • La riproposizione di una domanda già respinta è preclusa dall'art. 666, comma 2, c.p.p. solo quando la nuova istanza non alleghi elementi ulteriori; la preclusione non opera in presenza di deduzioni nuove e non esaminate nella precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneNe bis in idem

Testo integrale

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