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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12842 n. 32037 del 28/07/2026

UNES MAXI/EMMECI-MEGA

AGCMC12842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Unes Maxi S.p.A., società del Gruppo Finiper Canova, acquisisce l’intero capitale di Emmeci S.p.A., gestore di 30 discount MD in Lombardia, e di Mega S.r.l., attiva nella locazione commerciale e quasi interamente locatrice di Emmeci. L’AGCM ha valutato i mercati locali della vendita al dettaglio, gli approvvigionamenti nazionali della GDO e la locazione immobiliare in sei province lombarde. Ritenendo che l’operazione non ostacoli significativamente la concorrenza né costituisca o rafforzi una posizione dominante, ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Unes Maxi acquisisce il controllo esclusivo di Emmeci e Mega; l’AGCM non avvia l’istruttoria.

Acquisizione di Emmeci e Mega da parte di Unes Maxi

Il provvedimento del 28 luglio 2026 esamina l’acquisizione da parte di Unes Maxi S.p.A., appartenente al Gruppo Finiper Canova, dell’intero capitale di Emmeci S.p.A. e Mega S.r.l. L’AGCM ha concluso che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Parti e contenuto dell’operazione

Unes opera nella distribuzione moderna al dettaglio di beni alimentari e non alimentari, con circa 200 punti vendita in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, attraverso le insegne Unes e Il viaggiator Goloso. La controllante Finiper ha realizzato nel 2025 un fatturato consolidato in Italia di circa [3-4] miliardi di euro.

Emmeci opera nella distribuzione organizzata al dettaglio e gestisce, in affiliazione, 30 punti vendita discount MD in diverse province lombarde; nel 2025 ha realizzato un fatturato italiano di circa [35-100] milioni di euro. Mega è attiva nella locazione di immobili commerciali, pressoché interamente a favore di Emmeci, e nel 2025 ha realizzato un fatturato italiano di circa [1-10] milioni di euro.

L’operazione comporta l’acquisizione da parte di Unes dell’intero capitale sociale di entrambe le società e, quindi, il controllo esclusivo su Emmeci, sui suoi 30 punti vendita e su Mega. Il testo dà conto di condizioni sospensive, in parte omesse per riservatezza.

Qualificazione e competenza

L’Autorità qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, poiché determina l’acquisizione del controllo esclusivo di due imprese. Le due acquisizioni sono considerate un’unica concentrazione, in quanto effettuate tra i medesimi soggetti e in base alle condizioni contrattuali descritte; il provvedimento richiama, al riguardo, il paragrafo 50 della Comunicazione consolidata della Commissione del 2008 sui criteri di competenza giurisdizionale.

L’operazione ricade nell’ambito della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004. È soggetta alla comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, perché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate supera 595 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due di esse supera 36 milioni di euro.

Mercati rilevanti

L’operazione interessa la distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, il mercato degli approvvigionamenti della GDO e la locazione di immobili a uso commerciale.

Per la vendita al dettaglio, l’Autorità include i discount nei mercati delle tipologie di punto vendita di dimensione corrispondente. Ai fini merceologici distingue i mercati delle superette, dei supermercati e degli ipermercati, con perimetri dimensionali sovrapposti: il mercato delle superette comprende punti vendita tra 100 e 2.499 mq; quello dei supermercati comprende punti vendita dai 100 mq in su; quello degli ipermercati comprende punti vendita dai 400 mq in su. I mercati geografici sono locali e definiti mediante isocrone di 10 minuti di guida per le superette e di 15 minuti per supermercati e ipermercati, in effettive condizioni di mercato.

Dei 30 punti vendita Emmeci, tre sono superette con superficie inferiore a 400 mq, situate nelle province di Brescia e Bergamo; gli altri 27 sono supermercati con superficie compresa tra 400 e 2.499 mq, localizzati nelle province di Monza Brianza, Bergamo, Lecco, Sondrio, Brescia, Milano e Como.

Gli approvvigionamenti riguardano gli acquisti delle catene della GDO presso i produttori per la successiva rivendita. L’Autorità lascia aperta la definizione merceologica, inclusa la possibile distinzione per categorie di prodotto e marchi, poiché non necessaria alla valutazione. La dimensione geografica è generalmente nazionale; possono fare eccezione prodotti freschi o tipici locali, di norma esclusi dalle negoziazioni delle centrali d’acquisto.

Il mercato della locazione commerciale riguarda magazzini, negozi e altri immobili destinati alla rivendita di beni e servizi al consumatore finale. La dimensione geografica può essere provinciale, pur potendo essere più ampia in ragione della sostituibilità tra immobili e dell’assenza di vincoli amministrativi. Ai fini dell’analisi sono stati considerati i mercati delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza Brianza e Sondrio.

Effetti sulla vendita al dettaglio

La sovrapposizione riguarda 19 isocrone. In generale, le quote post-operazione sono inferiori al 25-30%, gli incrementi sono normalmente inferiori all’1-5% e gli indici HHI risultano inferiori alle soglie di attenzione. In due sole isocrone, la n. 13 e la n. 27, la quota post-operazione supera il 30%; l’incremento dovuto al punto vendita target è tuttavia marginale, pari a circa l’1-5%.

Nelle isocrone 13 e 27 l’HHI post-operazione è rispettivamente pari a 2.584 e 2.164, con un delta rispettivamente di poco superiore e di poco inferiore a 150. Il provvedimento richiama gli Orientamenti della Commissione del 2004 sulle concentrazioni orizzontali, secondo cui è improbabile formulare obiezioni quando l’HHI post-operazione supera 2.000 e il delta è inferiore a 150. I diversion ratio nelle due isocrone sono pari, rispettivamente, al 2,4% e al 19,6%, quindi non superano la soglia del 20% utilizzata nella prassi AGCM. Considerati congiuntamente quote, incrementi, HHI e diversion ratio, l’Autorità esclude preoccupazioni concorrenziali significative.

Effetti sugli approvvigionamenti

Nel settore operano circa 17 catene distributive, dieci delle quali detengono una quota nazionale complessiva superiore al 3%. La centrale di acquisto Conad+Finiper è la seconda alleanza per dimensione e aggrega punti vendita che rappresentano circa il 17% del fatturato totale in Italia. I punti vendita target costituiscono circa lo 0,11% del totale nazionale. In ragione di tale peso limitato, l’operazione non è ritenuta idonea a produrre effetti significativi sui mercati nazionali degli approvvigionamenti.

Effetti sulla locazione immobiliare commerciale

Mega svolge la propria attività di locazione quasi interamente a favore di Emmeci. Il Gruppo Finiper opera anch’esso nel settore immobiliare, locando immobili a società del gruppo e a terzi operatori retail e gestendo gallerie e parchi commerciali nonché immobili stand-alone.

Le quote di Mega risultano inferiori all’1% in tutte le province considerate. Le quote congiunte post-operazione sono pari all’1-5% a Bergamo, al 5-10% a Brescia, all’1-5% a Como e inferiori all’1% a Lecco, Monza Brianza e Sondrio. L’incremento apportato da Mega è dunque marginale e l’Autorità esclude effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

Patti accessori e decisione

I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati direttamente connessi e necessari all’operazione soltanto entro i limiti indicati dall’Autorità: devono essere circoscritti geograficamente all’area di attività delle imprese acquisite, durare non oltre due anni e non impedire ai venditori di acquistare o detenere azioni a fini di investimento finanziario, anche in imprese non quotate e per partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale. L’AGCM si riserva di valutare l’eventuale superamento di tali limiti.

Ritenuto che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4. Le conclusioni sono destinate a essere comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Punti principali

Operazione e qualificazione

Unes acquisisce il 100% di Emmeci e Mega, ottenendo il controllo esclusivo di entrambe. Le acquisizioni sono considerate un’unica concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione è soggetta alla disciplina nazionale e all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1: il fatturato complessivo nazionale supera 595 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese supera 36 milioni.

Mercati interessati

Sono interessati la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo tramite GDO, gli approvvigionamenti della GDO e la locazione di immobili a uso commerciale. Per la vendita al dettaglio l’Autorità considera mercati locali: isocrone di 10 minuti per le superette e di 15 minuti per supermercati e ipermercati. Emmeci gestisce tre superette e 27 supermercati.

Valutazione concorrenziale

La sovrapposizione retail riguarda 19 isocrone; le quote post-operazione sono generalmente inferiori al 25-30%, con incrementi normalmente inferiori all’1-5% e HHI sotto le soglie di attenzione. Solo due isocrone superano il 30%, ma con un incremento attribuibile al target pari a circa l’1-5%; i diversion ratio sono rispettivamente 2,4% e 19,6%, sotto la soglia del 20%. Gli effetti sugli approvvigionamenti e sulla locazione commerciale sono ritenuti marginali.

Esito e patti accessori

L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, ritenendo che l’operazione non ostacoli significativamente la concorrenza ai sensi dell’art. 6, comma 1. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono considerati accessori solo se limitati all’area di attività delle imprese acquisite, a due anni e senza impedire ai venditori investimenti finanziari, anche superiori al 2%, in società non quotate; l’Autorità si riserva di verificarne il rispetto.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllogdomercato rilevantelocazione immobiliare commerciale

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