Cassazione Civile, Ordinanza n. 24697/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'ordinanza n. 28111/2020, dopo le parole 'oltre accessori' sia aggiunta la locuzione 'con attribuzione a favore ...', cioè la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore richiedente. Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto privo di una vera soccombenza tra parti.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte aveva rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria e l'aveva condannata alle spese, ma nell'ordinanza non aveva inserito la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore che, nel controricorso, aveva chiesto l'attribuzione delle spese a proprio favore quale anticipatario. L'istante ha quindi promosso procedimento per la correzione dell'errore materiale, chiedendo che nell'ordinanza fosse aggiunta la locuzione relativa alla distrazione. La Corte ha rilevato che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile mediante correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabili anche per le pronunce di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., e ha disposto la correzione del provvedimento precedente aggiungendo la formula di attribuzione a favore del difensore.
Norme richiamate
art. 366, secondo comma, c.p.c.
richiamato solo per il domicilio presso la cancelleria della Corte di cassazione.
art. 93 c.p.c.
la disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore.
art. 287 c.p.c.
indicato come rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.
art. 288 c.p.c.
norma del procedimento di correzione degli errori materiali applicabile al caso.
art. 380-bis c.p.c.
si precisa che, dopo la riforma, il precedente rito non è più applicabile al procedimento in esame.
art. 380-bis.1 c.p.c.
il procedimento di correzione si svolge secondo la forma camerale prevista da questa norma, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
art. 391-bis c.p.c.
consente di applicare il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Il rimedio della correzione dell'errore materiale è esperibile anche contro le pronunce della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando nel provvedimento conclusivo del giudizio sia stata chiesta la distrazione delle spese ma la statuizione manchi, il giudice può integrare il dispositivo in sede di correzione senza ricorrere ai mezzi ordinari di impugnazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si individua una parte vittoriosa e una soccombente, sicché non va adottata pronuncia sulle spese del relativo giudizio.
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