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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27689/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già ritenuto sussistente la responsabilità penale e aveva valutato negativamente l'attendibilità della persona offesa. I ricorrenti hanno riproposto censure sul giudizio di responsabilità e sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, nonché hanno contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo in sostanza che l'offesa sarebbe stata di minore gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, perché il diniego della particolare tenuità del fatto era stato motivato dalla Corte d'appello sulla base della gravità dell'offesa, dell'entità dei danni prodotti e delle modalità della condotta, con motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la Corte di merito motivi sulla gravità dell'offesa, valorizzando l'entità dei danni e le modalità della condotta, con motivazione non manifestamente illogica.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso non imputabile a causa non ascrivibile senza colpa ai ricorrenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e il giudizio di responsabilità sono insindacabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi logici o giuridici.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico la gravità dell'offesa, l'entità del danno e le modalità della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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